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Sentenza

Sentenza del 06/08/2019 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

CATASTO - ATTI CATASTALI - avviso - riclassamento - motivazione - indicazione della categoria e classe - insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito della procedura DOCFA presentata per l'unificazione di due appartamenti precedentemente censiti in categoria A/2, il contribuente aveva proposto il classamento in categoria A/2, classe 7, consistenza di 9 vani e rendita catastale di euro 3.090,99. L'Ufficio aveva invece attribuito la categoria A/1, classe 5, consistenza di 9,5 vani e rendita di euro 4.415,71. Il contribuente ha contestato sia la carenza di motivazione dell'avviso, sia l'insussistenza delle caratteristiche di abitazione signorile o di lusso necessarie per la categoria A/1. L'Agenzia ha sostenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato mediante l'indicazione della categoria, della classe e della consistenza, e ha inoltre contestato l'ammissibilità dei motivi aggiunti proposti dal contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso disposto in primo grado. È stato ritenuto ammissibile il motivo aggiunto relativo al difetto di motivazione, poiché reso necessario dalle difese e dai documenti depositati dall'Ufficio. Nel merito, la semplice indicazione della categoria, della classe e della consistenza non è stata considerata sufficiente, poiché l'Ufficio aveva disatteso gli elementi oggettivi e le motivazioni contenute nella DOCFA del contribuente senza indicare concretamente le caratteristiche dell'immobile che giustificavano il passaggio da A/2 ad A/1. Anche sotto il profilo sostanziale, le caratteristiche dell'edificio e dell'appartamento, documentate dal contribuente, non sono state ritenute tali da giustificare la categoria A/1. È stato quindi confermato il classamento A/2 proposto nella DOCFA. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 24 del D.Lgs. 546/1992

    L'integrazione dei motivi del ricorso è ammessa quando resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti.

    I motivi aggiunti possono essere ammessi quando le difese o i documenti depositati dall'altra parte fanno emergere elementi nuovi che rendono necessaria l'integrazione della contestazione, purché sussista un collegamento causale tra la nuova documentazione e i motivi aggiunti.

  • Art. 18 del D.Lgs. 546/1992

    La norma è richiamata dall'Ufficio con riferimento ai requisiti del ricorso.

    La Commissione non ha ravvisato una violazione dei requisiti formali del ricorso tale da invalidare la sentenza di primo grado.

  • Art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'atto deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

    La motivazione dell'avviso deve essere contenuta nell'atto e consentire al contribuente di comprendere le ragioni concrete della rettifica e di esercitare pienamente il diritto di difesa; non può essere integrata per la prima volta nelle controdeduzioni dell'Ufficio.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12497/2016

    In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio.

    La motivazione sintetica può essere sufficiente soltanto quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati nella DOCFA e la diversa rendita dipende da una valutazione tecnica. Se invece l'Ufficio disattende la proposta del contribuente o modifica categoria e classamento, deve indicare in modo specifico le differenze riscontrate e gli elementi concreti che giustificano la rettifica.

  • Decreto ministeriale 2 agosto 1969

    Il contribuente richiamava le caratteristiche delle abitazioni di lusso elencate dal decreto.

    La classificazione catastale A/1 deve essere sostenuta da elementi concreti riconducibili alle caratteristiche di abitazione signorile, valutando sia gli aspetti intrinseci dell'unità immobiliare sia, nei limiti pertinenti, il contesto e le caratteristiche estrinseche.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio modifica il classamento proposto con DOCFA, la mera indicazione della nuova categoria, classe, consistenza e rendita non è sempre sufficiente: se vengono disattesi gli elementi descritti dal contribuente, l'avviso deve spiegare concretamente le ragioni della rettifica.
  • La motivazione dell'avviso deve essere completa già nell'atto notificato. Le controdeduzioni o gli scritti difensivi dell'Ufficio non possono normalmente colmare una motivazione originariamente carente.
  • La DOCFA costituisce una proposta di classamento del contribuente; non è automaticamente illegittima perché sintetica. Tuttavia, quanto più l'Ufficio si discosta dalla proposta, tanto più puntuale deve essere la motivazione dell'accertamento.
  • Per attribuire la categoria A/1 non basta richiamare genericamente l'ubicazione prestigiosa, la superficie o l'assenza di degrado nella zona: occorre indicare e, se contestati, dimostrare gli specifici elementi di pregio dell'immobile.
  • La documentazione fotografica, planimetrica e descrittiva può essere decisiva per dimostrare che materiali, finiture, impianti, distribuzione e caratteristiche dell'edificio non raggiungono il livello di signorilità richiesto per A/1.
  • In presenza di documenti o argomentazioni nuove depositate dall'Ufficio, il contribuente può chiedere l'integrazione dei motivi del ricorso, purché la novità abbia effettivamente reso necessaria la nuova censura e il giudice ne consenta l'introduzione.

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