Sentenza del 06/08/2019 n. 3335 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva compensato parzialmente debiti tributari del 2011 utilizzando un credito d'imposta esistente e spendibile, pari a euro 102.170,34. L'Agenzia aveva tuttavia disconosciuto la compensazione e irrogato una sanzione di euro 31.251,09, corrispondente al 30%, perché il visto di conformità era stato apposto dal dott. G. A., che all'epoca non risultava ancora abilitato. La contribuente sosteneva che la sanzione non fosse applicabile, che mancasse un danno erariale e che la sanzione fosse sproporzionata. L'Agenzia riteneva invece sufficiente l'irregolarità del visto e imputava alla società una culpa in eligendo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello della contribuente e annullato integralmente l'atto di irrogazione delle sanzioni. Ha riconosciuto che il credito era realmente esistente e utilizzabile, che non vi era stato danno per l'Erario e che il professionista, pur non essendo ancora formalmente abilitato, possedeva i requisiti e si era successivamente iscritto all'albo. La Commissione ha ritenuto sproporzionata la sanzione rispetto alla natura meramente formale e veniale dell'irregolarità, anche perché l'Amministrazione non aveva previamente invitato la società a regolarizzare la posizione. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate, in ragione della responsabilità della contribuente nella scelta e vigilanza sul professionista.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera a), D.L. n. 78/2009
richiesta del visto di conformità
La norma disciplina il visto di conformità necessario per determinate compensazioni di crediti fiscali. Nel caso concreto il visto era stato apposto da un professionista non ancora abilitato.
Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione applicata dall'Amministrazione per l'indebita compensazione o per le violazioni relative all'utilizzo dei crediti. La Commissione ha ritenuto che la norma fosse temporalmente applicabile, ma ha escluso la sanzione nel caso concreto per sproporzione e natura meramente formale della violazione.
Art. 1, comma 421, L. n. 311/2004
stabilisce il 30% per le violazioni del D.Lgs. n. 471/1997
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicabilità della sanzione nella misura prevista dalla legge.
Art. 6, comma 5, Statuto dei diritti del contribuente
instaurare un contraddittorio col contribuente
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'Amministrazione deve consentire al contribuente di chiarire o regolarizzare irregolarità e incomprensioni prima di applicare una sanzione, soprattutto quando non vi sia danno erariale.
Statuto dei diritti del contribuente
I principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e tutela del contribuente impongono di collegare la sanzione alla concreta lesività della violazione e agli obiettivi di prevenzione dell'evasione e delle frodi.
Massime di principio
- La presenza di un credito fiscale reale, spettante e utilizzabile, non esclude automaticamente ogni conseguenza sanzionatoria, ma costituisce un elemento decisivo per valutare l'assenza di danno erariale e la proporzionalità della sanzione.
- Le irregolarità meramente formali, prive di effetti sostanziali e non collegate a frodi o evasione, possono non giustificare una sanzione elevata, soprattutto quando il contribuente possiede effettivamente il credito utilizzato.
- La responsabilità per la scelta di un professionista non abilitato può gravare sul contribuente, ma deve essere valutata concretamente e non comporta necessariamente l'applicazione automatica della sanzione massima o fissa.
- Prima di sanzionare una violazione regolarizzabile e priva di danno erariale, l'Amministrazione dovrebbe consentire al contribuente di chiarire o correggere la posizione, in coerenza con i principi dello Statuto del contribuente.
- La misura formalmente fissa della sanzione non impedisce al giudice di verificarne l'applicabilità al caso concreto alla luce dei principi di proporzionalità, buona fede e sostanziale offensività.
- L'esito della decisione dipende dalle circostanze specifiche: credito effettivamente esistente, assenza di frode o evasione, natura non abusiva dell'attività del professionista e possibilità di regolarizzazione. Non costituisce una regola automatica applicabile a ogni irregolarità del visto di conformità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ago 2019Sentenza del 06/08/2019 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 6 ago 2019Sentenza del 06/08/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 ago 2019Sentenza del 06/08/2019 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 ago 2019Sentenza del 06/08/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 ago 2019Sentenza del 06/08/2019 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 6 ago 2019Sentenza del 06/08/2019 n. 20942 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →