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Sentenza

Sentenza del 06/08/2019 n. 3335 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva compensato parzialmente debiti tributari del 2011 utilizzando un credito d'imposta esistente e spendibile, pari a euro 102.170,34. L'Agenzia aveva tuttavia disconosciuto la compensazione e irrogato una sanzione di euro 31.251,09, corrispondente al 30%, perché il visto di conformità era stato apposto dal dott. G. A., che all'epoca non risultava ancora abilitato. La contribuente sosteneva che la sanzione non fosse applicabile, che mancasse un danno erariale e che la sanzione fosse sproporzionata. L'Agenzia riteneva invece sufficiente l'irregolarità del visto e imputava alla società una culpa in eligendo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello della contribuente e annullato integralmente l'atto di irrogazione delle sanzioni. Ha riconosciuto che il credito era realmente esistente e utilizzabile, che non vi era stato danno per l'Erario e che il professionista, pur non essendo ancora formalmente abilitato, possedeva i requisiti e si era successivamente iscritto all'albo. La Commissione ha ritenuto sproporzionata la sanzione rispetto alla natura meramente formale e veniale dell'irregolarità, anche perché l'Amministrazione non aveva previamente invitato la società a regolarizzare la posizione. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate, in ragione della responsabilità della contribuente nella scelta e vigilanza sul professionista.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lettera a), D.L. n. 78/2009

    richiesta del visto di conformità

    La norma disciplina il visto di conformità necessario per determinate compensazioni di crediti fiscali. Nel caso concreto il visto era stato apposto da un professionista non ancora abilitato.

  • Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997

    Prevede la sanzione applicata dall'Amministrazione per l'indebita compensazione o per le violazioni relative all'utilizzo dei crediti. La Commissione ha ritenuto che la norma fosse temporalmente applicabile, ma ha escluso la sanzione nel caso concreto per sproporzione e natura meramente formale della violazione.

  • Art. 1, comma 421, L. n. 311/2004

    stabilisce il 30% per le violazioni del D.Lgs. n. 471/1997

    È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicabilità della sanzione nella misura prevista dalla legge.

  • Art. 6, comma 5, Statuto dei diritti del contribuente

    instaurare un contraddittorio col contribuente

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'Amministrazione deve consentire al contribuente di chiarire o regolarizzare irregolarità e incomprensioni prima di applicare una sanzione, soprattutto quando non vi sia danno erariale.

  • Statuto dei diritti del contribuente

    I principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e tutela del contribuente impongono di collegare la sanzione alla concreta lesività della violazione e agli obiettivi di prevenzione dell'evasione e delle frodi.

Massime di principio

  • La presenza di un credito fiscale reale, spettante e utilizzabile, non esclude automaticamente ogni conseguenza sanzionatoria, ma costituisce un elemento decisivo per valutare l'assenza di danno erariale e la proporzionalità della sanzione.
  • Le irregolarità meramente formali, prive di effetti sostanziali e non collegate a frodi o evasione, possono non giustificare una sanzione elevata, soprattutto quando il contribuente possiede effettivamente il credito utilizzato.
  • La responsabilità per la scelta di un professionista non abilitato può gravare sul contribuente, ma deve essere valutata concretamente e non comporta necessariamente l'applicazione automatica della sanzione massima o fissa.
  • Prima di sanzionare una violazione regolarizzabile e priva di danno erariale, l'Amministrazione dovrebbe consentire al contribuente di chiarire o correggere la posizione, in coerenza con i principi dello Statuto del contribuente.
  • La misura formalmente fissa della sanzione non impedisce al giudice di verificarne l'applicabilità al caso concreto alla luce dei principi di proporzionalità, buona fede e sostanziale offensività.
  • L'esito della decisione dipende dalle circostanze specifiche: credito effettivamente esistente, assenza di frode o evasione, natura non abusiva dell'attività del professionista e possibilità di regolarizzazione. Non costituisce una regola automatica applicabile a ogni irregolarità del visto di conformità.

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