Sentenza del 06/08/2019 n. 975 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CATASTO - ATTI CATASTALI - aree portuali - coperte e scoperte - riclassificazione da categoria E/1 a D/8 - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il riclassamento catastale del complesso portuale dalla categoria E/1 alla categoria D/8, sostenendo che le aree fossero destinate ad attività portuali e quindi riconducibili alle stazioni per servizi di trasporto, con conseguente esenzione da ICI e IMU. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione dell'avviso e sostenuto che le aree scoperte, essendo funzionali alla movimentazione delle merci, non avessero autonomia funzionale e reddituale. L'Agenzia ha difeso la legittimità della riclassificazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il classamento in categoria D/8. Secondo il giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del D.L. n. 262/2006, nelle categorie E non possono essere comprese porzioni immobiliari destinate ad attività commerciali o industriali dotate di autonomia funzionale e reddituale, anche se utilizzate nell'ambito delle finalità istituzionali del titolare. La società operava in regime di libera concorrenza, applicava prezzi non calmierati e svolgeva un'attività commerciale; inoltre, anche le aree scoperte erano indispensabili all'attività e produttive di reddito. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006
Nelle unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 (...) non possono essere compresi immobili (...) destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Le porzioni immobiliari appartenenti a complessi classificati in categoria E devono essere escluse da tale categoria quando siano autonomamente utilizzabili e capaci di produrre un proprio reddito, anche se funzionali alle attività dell'ente o del concessionario.
Regolamento attuativo della legge finanziaria 2007
La categoria E/1 è riservata agli immobili utilizzati per l'erogazione di un servizio pubblico; non è sufficiente che l'immobile si trovi in un'infrastruttura pubblica o demaniale.
Categoria catastale E/1
Stazioni per servizi di trasporto
Il riferimento alle stazioni di trasporto non consente di includere automaticamente aree portuali utilizzate per attività commerciali svolte in regime di mercato, quando tali aree abbiano autonomia funzionale e reddituale.
Cassazione, sentenze n. 7392/2018 e n. 10031/2017
È ribadito il principio secondo cui l'autonomia funzionale e reddituale impedisce l'inclusione nella categoria E di immobili destinati ad attività commerciali, industriali o ad altri usi autonomi.
Massime di principio
- La mera ubicazione dell'immobile in un porto, in un'area demaniale o all'interno di un'infrastruttura pubblica non determina automaticamente il classamento in categoria E/1.
- Per mantenere la categoria E/1 occorre dimostrare che l'immobile sia effettivamente destinato all'erogazione di un servizio pubblico e non semplicemente utilizzato da un soggetto privato per svolgere un'attività economica.
- Le attività esercitate in regime di libera concorrenza, con prezzi determinati dal mercato e capacità di produrre reddito, costituiscono elementi rilevanti per il classamento in una categoria ordinaria, come la D/8.
- Anche le aree scoperte possono essere classificate in una categoria produttiva di reddito se risultano funzionalmente necessarie all'attività imprenditoriale e contribuiscono alla produzione dei ricavi.
- La valutazione deve essere effettuata sulla concreta autonomia funzionale e reddituale delle singole porzioni immobiliari, non soltanto sulla destinazione generale dell'intero complesso o sulla natura pubblica del bene sottostante.
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