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Sentenza

Sentenza del 06/08/2019 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Savona

ACCERTAMENTO - Ires e altro - raddoppo dei termini per la notifica dell'accertamento in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale - riscontro da parte del giudice tributaria della sussistenza dei presupposti di tale obbligo - validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, contestando anzitutto la decadenza dell'Amministrazione per tardiva notifica, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio dei termini a seguito dell'archiviazione dei procedimenti penali. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione dell'avviso, l'incompletezza della ricostruzione probatoria, l'assenza di prove circa il proprio ruolo di amministratore di fatto della società e l'illegittimità delle sanzioni. L'Agenzia ha sostenuto la tempestività dell'accertamento, la validità della motivazione per relationem e la sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'effettivo ruolo gestorio del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla posizione personale del ricorrente. Il giudice ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, poiché erano stati riscontrati fatti astrattamente comportanti obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva prosecuzione o archiviazione del procedimento penale. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, anche mediante richiamo al processo verbale di constatazione. Tuttavia, l'Agenzia non ha fornito prova sufficiente e univoca dell'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori da parte del ricorrente, essendo gli elementi acquisiti - e-mail, dichiarazioni e attività svolte presso lo studio - compatibili con una mera attività consulenziale. È stato quindi dichiarato che la pretesa tributaria dell'avviso non si estende al ricorrente. La decisione non produce effetti sull'accertamento emesso nei confronti della società. La richiesta di risarcimento danni è stata ritenuta estranea alla giurisdizione tributaria e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 26, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006

    Il raddoppio dei termini opera quando siano riscontrabili fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non costituisce una proroga discrezionale, ma un termine legale autonomo e automatico.

  • Art. 43 D.P.R. 600/1973

    Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi; nel caso esaminato il termine è stato ritenuto raddoppiato per la presenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale.

  • Art. 57 D.P.R. 633/1972

    Disciplina i termini per l'accertamento IVA e consente l'operatività del raddoppio dei termini in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

  • Art. 331 c.p.p.

    obbligo ... di fare denunzia per iscritto

    L'obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio. Ai fini del raddoppio è sufficiente la concreta e obiettiva configurabilità del reato, senza necessità di una condanna o dell'effettivo esercizio dell'azione penale.

  • D.Lgs. 74/2000

    Le fattispecie di reato tributario previste dal decreto, se astrattamente configurabili sulla base dei fatti accertati, possono determinare l'obbligo di denuncia e il conseguente raddoppio dei termini.

  • Art. 7 L. 212/2000

    Impone la motivazione degli atti tributari. La motivazione può essere effettuata per relationem mediante richiamo a un processo verbale di constatazione conosciuto dal contribuente, purché consenta una difesa effettiva.

  • Art. 2639 c.c.

    La qualifica di amministratore di fatto richiede l'esercizio continuativo e significativo di poteri tipici della gestione societaria, non necessariamente di tutti i poteri, ma comunque di un'attività gestoria apprezzabile, non episodica o occasionale.

  • Art. 7, comma 1, D.L. 269/2003

    Stabilisce il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie nei casi previsti dalla norma; il richiamo è stato formulato dal ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento principale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo il raddoppio dei termini e ha chiarito che esso dipende dall'obbligo di denuncia derivante da una valutazione obiettiva dei fatti, non dall'esito del procedimento penale.

Massime di principio

  • L'archiviazione, l'assoluzione o la mancata prosecuzione del procedimento penale non escludono automaticamente il raddoppio dei termini fiscali: occorre verificare se, al momento rilevante, i fatti fossero obiettivamente idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia.
  • Il giudice tributario può e deve controllare, anche retrospettivamente, che il raddoppio non sia stato invocato in modo pretestuoso, verificando la concreta configurabilità astratta del reato.
  • La motivazione per relationem è generalmente valida se il documento richiamato è stato portato a conoscenza del contribuente e contiene elementi sufficienti per consentire una difesa concreta.
  • Per qualificare una persona come amministratore di fatto non basta dimostrare che svolga attività amministrative, contabili, lavoristiche o consulenziali: l'Amministrazione deve provare un esercizio continuativo e significativo di poteri decisionali e gestori.
  • E-mail, dichiarazioni testimoniali e presenza dello studio professionale possono costituire indizi, ma devono essere univoci, coerenti e collegati a effettive decisioni gestorie; se sono compatibili con una consulenza professionale, non bastano da soli.
  • L'autonomia tra giudizio penale e tributario comporta che l'archiviazione penale non determini automaticamente l'annullamento dell'accertamento, ma può essere valutata dal giudice tributario come elemento probatorio, soprattutto quando evidenzi l'assenza di riscontri concreti.
  • L'impugnazione proposta dall'amministratore di fatto riguarda la propria posizione personale e non produce effetti sull'accertamento ormai definitivo nei confronti della società, salvo diversa legittimazione processuale.

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