Sentenza del 06/08/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - imposta sulle pubbliche affissioni - manifesti mortuari - affissione - direttamente da parte del contribuente - assoggettabilità - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità e/o al diritto sulle pubbliche affissioni per manifesti mortuari. Ha contestato sia i vizi formali dell'atto, tra cui l'errata individuazione del destinatario, l'insufficiente motivazione, la mancata indicazione del luogo dell'affissione e dei criteri di calcolo, sia, nel merito, l'assenza del presupposto impositivo. In particolare, ha sostenuto che i manifesti mortuari non hanno contenuto commerciale o rilevanza economica e che, quando l'affissione è eseguita direttamente dal privato, non è dovuto il diritto comunale, che spetta soltanto quando il servizio di affissione viene materialmente svolto dal Comune o dal concessionario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che i manifesti mortuari non siano soggetti all'imposta sulla pubblicità, poiché non costituiscono messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica pubblicitaria. Ha inoltre stabilito che, se l'affissione è effettuata direttamente dagli interessati, non è dovuto il diritto sulle pubbliche affissioni, il quale è invece dovuto quando il servizio viene eseguito dal Comune o dal concessionario. L'eventuale affissione abusiva può comportare specifiche sanzioni amministrative, ma non determina automaticamente la debenza del tributo. I.C.A. è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributi dovuti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, art. 5
L'imposta sulla pubblicità presuppone la diffusione di messaggi pubblicitari nell'esercizio di un'attività economica. I manifesti mortuari, privi di finalità commerciale, non integrano tale presupposto.
D.Lgs. n. 507/1993, artt. 6, 18 e 19
Il diritto sulle pubbliche affissioni è collegato all'utilizzo del servizio comunale di affissione. Non è dovuto quando il manifesto viene affisso direttamente dal privato, mentre spetta al Comune o al concessionario quando questi eseguono materialmente l'affissione.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 20, lettera e)
Quando gli annunci mortuari sono affissi tramite il servizio pubblico, il relativo diritto è soggetto alla riduzione prevista dalla norma.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 24
L'affissione effettuata abusivamente può essere sanzionata amministrativamente. La sanzione per l'abuso è distinta dal tributo e non implica, da sola, l'esistenza del presupposto impositivo.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 162
È stata invocata con riferimento agli obblighi di motivazione degli avvisi di accertamento, che devono consentire al contribuente di comprendere la pretesa e i criteri utilizzati.
Legge n. 212/2000, art. 7
È stato richiamato in relazione ai principi di chiarezza e motivazione degli atti tributari.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 7/6126 del 28 settembre 1994
"Poiché il messaggio diffuso attraverso i manifesti mortuari non ha alcuna rilevanza economica, non può realizzarsi il presupposto impositivo [...] che legittima l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità."
La risoluzione distingue tra affissione diretta, non soggetta né all'imposta sulla pubblicità né al diritto di affissione, e affissione richiesta al servizio pubblico, per la quale è dovuto il diritto comunale ridotto.
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5253/2011
È richiamata per la possibilità di qualificare l'affissione non autorizzata come affissione abusiva, soggetta a sanzioni amministrative diverse dal tributo.
Massime di principio
- Un manifesto privo di contenuto commerciale, come un annuncio mortuario, non è soggetto all'imposta sulla pubblicità perché manca il presupposto della diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica pubblicitaria.
- Il diritto sulle pubbliche affissioni remunera l'utilizzo del servizio comunale: è dovuto se il Comune o il concessionario esegue l'affissione, ma non se il privato provvede direttamente, anche tramite un'impresa funebre.
- L'affissione diretta può comunque essere soggetta ad autorizzazioni, limiti regolamentari o sanzioni amministrative se effettuata in luoghi vietati, su spazi altrui o senza titolo; tali violazioni non trasformano automaticamente l'attività in un fatto imponibile.
- Per contestare validamente un avviso, è utile verificare se l'atto identifica con precisione il tributo richiesto, il presupposto impositivo, il luogo e la data dell'affissione, i criteri di calcolo e la condotta concretamente contestata.
- La riduzione prevista per gli annunci mortuari opera quando viene utilizzato il servizio pubblico di affissione; non crea, da sola, un obbligo tributario nel caso di affissione privata diretta.
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