Sentenza del 06/08/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla pubblicità cabina per fototessere - insegna di esercizio - esclusione - imposta - debenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
D.A. ha contestato un avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità applicata ai messaggi esposti sulle cabine per fototessere, fotografie e bigliettini pubblicitari. La società sosteneva che ogni cabina costituisse un luogo di esercizio dell'attività e che le insegne, avendo una superficie inferiore a cinque metri quadrati, fossero esenti. La resistente ha invece sostenuto che l'esenzione riguarda soltanto le insegne che identificano la sede dell'attività o sue pertinenze, non i messaggi pubblicitari apposti su distributori automatici o cabine, che non possono essere considerati sedi secondarie, filiali o strutture similari.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso di D.A. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione e ha respinto l'appello, ritenendo che le cabine per fototessere non costituiscano la sede economica, né una sede secondaria o filiale, della società. Le scritte apposte sulle cabine hanno funzione pubblicitaria e non di mera indicazione del luogo di svolgimento dell'attività; pertanto l'imposta sulla pubblicità è dovuta. D.A. è stata inoltre condannata al rimborso delle spese del grado d'appello, liquidate in 500 euro oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
Art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993
L'imposta di pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
L'esenzione opera solo quando il messaggio costituisce un'insegna di esercizio riferita alla sede effettiva dell'attività e non quando si limita a promuovere beni o servizi su strutture che non sono sedi dell'impresa.
Art. 2-bis, comma 6, del D.L. n. 13/2002, convertito dalla legge n. 75/2002
Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
L'insegna di esercizio deve indicare al pubblico il luogo in cui si svolge l'attività economica; non coincide con qualsiasi comunicazione pubblicitaria relativa ai prodotti o servizi offerti.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006
È richiamato quale base normativa dell'avviso di accertamento relativo ai tributi comunali.
Circolare n. 3/DPF del 3 maggio 2002
L'estensione dell'esenzione alle sedi secondarie o strutture assimilabili non consente di qualificare automaticamente distributori automatici e cabine per fototessere come sedi dell'attività.
Massime di principio
- La superficie inferiore a cinque metri quadrati non è sufficiente, da sola, a escludere l'imposta: occorre anche che il messaggio sia una vera insegna di esercizio e sia collocato presso la sede dell'attività o una pertinenza riconoscibile.
- Deve essere distinta l'insegna che identifica il luogo di svolgimento dell'attività dalla pubblicità che promuove prodotti o servizi: solo la prima può beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge.
- Un distributore automatico, una cabina o un'apparecchiatura collocata presso terzi non diventa una sede secondaria o una filiale per il solo fatto di consentire direttamente la vendita o l'erogazione del servizio.
- In situazioni analoghe, l'esenzione va valutata considerando la funzione concreta del messaggio, il rapporto del manufatto con la sede dell'impresa e l'eventuale presenza di una reale organizzazione stabile, non soltanto la denuncia amministrativa o la natura commerciale dell'attività.
- Quando il manufatto espone messaggi destinati a sollecitare la domanda di beni o servizi e non a identificare la sede dell'impresa, è probabile la debenza dell'imposta sulla pubblicità.
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