Cassazione Civile, Ordinanza n. 06085/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativo a due presse di proprietà della società, inserite in un impianto industriale di stampaggio a caldo classificato in categoria catastale D/1 (opificio). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contro il rigetto di primo grado, ritenendo illegittimo l’accertamento comunale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; (2) violazione di norme catastali e tributarie per avere escluso l’accatastabilità delle presse valorizzandone la facile rimuovibilità; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle caratteristiche delle presse (dimensioni, peso, stabilità, autonomia funzionale e reddituale); (4) violazione delle norme ICI sul potere del Comune di verificare e rettificare la base imponibile degli immobili non accatastati; (5) nullità per avere applicato retroattivamente la disciplina degli "imbullonati" introdotta dalla legge di stabilità 2016, senza che la questione fosse devoluta; (6) violazione della medesima disciplina per l’attribuzione di efficacia retroattiva alla norma. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, terzo, quinto e sesto, ritenendo che per l’anno 2011 dovesse applicarsi la disciplina previgente, secondo cui rileva ai fini della rendita catastale anche la componente impiantistica essenziale, quando strutturalmente e funzionalmente connessa al complesso immobiliare e non separabile senza alterarne la funzione produttiva. Ha respinto il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la CTR non aveva negato in astratto il potere comunale di accertare immobili non accatastati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto l’originario ricorso della società contribuente contro l’avviso ICI.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso del Comune, respingendo il primo e il quarto; ha cassato la sentenza della CTR limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente contro l’avviso di accertamento ICI 2011. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante ricorre solo quando la sentenza non indichi gli elementi posti a base del convincimento o li esponga senza consentire il controllo sul ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente per comprendere la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per dedurre la violazione di legge; la Corte lo ha applicato alle censure sulla disciplina catastale e sulla retroattività della normativa sugli impianti funzionali al processo produttivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ha esaminato congiuntamente anche tale censura, ritenendola assorbita dalla ricostruzione normativa del caso.
art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti
Costituisce il riferimento normativo per qualificare come immobili le costruzioni stabili e per valutare la rilevanza catastale delle componenti strutturalmente integrate nel complesso immobiliare.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato... che... presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale
La Corte lo utilizza per affermare che anche manufatti o costruzioni ancorate al suolo, e persino prefabbricati appoggiati, sono unità immobiliari se stabili nel tempo e dotate di autonomia funzionale e reddituale.
art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
È richiamato come elemento che conferma la rilevanza della connessione strutturale e funzionale tra parte immobiliare e parte impiantistica ai fini della rendita catastale.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
a decorrere dal 1° gennaio 2016
La Corte la qualifica come norma innovativa e non retroattiva; essa esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo solo per il futuro, non per l’annualità 2011 oggetto di causa.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 244
È letta come disposizione che avvalora il criterio della rilevanza catastale degli impianti strutturalmente e funzionalmente connessi, mediante richiamo alle istruzioni tecniche della circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012.
art. 1, commi 161 e 244, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamati in relazione ai poteri di accertamento dell’ente locale e al contesto normativo dell’imposizione immobiliare; il motivo sul punto è stato comunque respinto per difetto di interesse.
art. 1, commi 2 e 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Norme sull’ICI richiamate dal Comune per sostenere la tassabilità degli immobili e la corretta determinazione della base imponibile; la Corte le applica nel quadro della disciplina previgente al 2016.
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È la norma sulla nozione di fabbricato ai fini ICI, interpretata alla luce della disciplina catastale previgente e del principio di unitarietà funzionale dell’impianto.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato per la determinazione della base imponibile ICI degli immobili iscritti o iscrivibili in catasto.
art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal Comune a sostegno del potere di accertamento e rettifica della base imponibile ICI.
art. 4, 5 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamati come corpus normativo catastale di riferimento per la valutazione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare.
art. 40 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla stima catastale.
Richiamato dal Comune per sostenere la natura immobiliare delle presse e la loro rilevanza catastale.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, nella disciplina previgente alla legge n. 208 del 2015, devono essere considerati non solo gli elementi strettamente immobiliari o infissi al suolo, ma anche gli impianti e i macchinari che risultino strutturalmente e funzionalmente connessi al complesso immobiliare e che ne caratterizzino in modo essenziale la destinazione produttiva.
- La nozione catastale di unità immobiliare richiede la verifica dell’autonomia funzionale e reddituale e della stabilità nel tempo del complesso; pertanto, anche manufatti o impianti amovibili possono essere rilevanti se incorporati in un sistema unitario non separabile senza sostanziale alterazione della funzione del bene complesso.
- La disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 sugli 'imbullonati' ha natura innovativa e opera solo dal 1° gennaio 2016; essa non può essere applicata retroattivamente a annualità precedenti e, anzi, conferma a contrario che prima della sua entrata in vigore la componente impiantistica essenziale era rilevante ai fini della rendita.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; se la ratio decidendi è comunque intellegibile, la censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. non è fondata.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza impugnata non abbia effettivamente negato il principio giuridico che il ricorrente assume violato.
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