Cassazione Civile, Ordinanza n. 22885/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011, la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta in favore di una società nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare e della successiva opposizione proposta dal debitore esecutato. Il tribunale aveva: a) dichiarato la litispendenza per la parte relativa ai compensi del giudizio di opposizione, in rapporto a un'altra opposizione a decreto ingiuntivo già promossa dal difensore per la medesima causale; b) ritenuto, per la fase esecutiva immobiliare, che la delibera assembleare con cui la società aveva recepito un prospetto delle condizioni economiche predisposto dal difensore non costituisse un valido accordo scritto sul compenso, perché mancava la sottoscrizione del professionista; c) liquidato quindi il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014. La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il compenso fosse invece regolato da un accordo scritto: secondo la ricorrente, l'assemblea aveva approvato uno schema di convenzione predisposto dal difensore e, comunque, la successiva fattura emessa dal professionista con la dicitura "come da convenzione" avrebbe integrato l'accettazione dell'accordo. Il ricorso denunciava violazione degli artt. 2233 c.c., 1326 e 1350 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato il perfezionamento del patto scritto sui compensi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità preliminare eccepita dalla controparte, affermando che la società aveva interesse a impugnare anche per contestare l'affermazione secondo cui non esisteva un accordo scritto sul compenso. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha ribadito che l'accordo sul compenso del difensore richiede la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 2233 c.c.; l'art. 13, comma 2, L. 247/2012 non ha abrogato tale requisito, ma ha solo ribadito che il compenso è normalmente pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico. La delibera assembleare non valeva come proposta o accettazione contrattuale idonea, perché era un atto interno della società, destinato a essere sottoposto ai professionisti per una formale accettazione; inoltre, la mancanza della sottoscrizione del difensore impediva di ravvisare un accordo scritto valido. Anche la procura alle liti non poteva valere come adesione ai termini economici. La fattura, infine, era un atto esecutivo del rapporto e non un documento idoneo a perfezionare il contratto in forma scritta; peraltro, il relativo tema non risultava esaminato dal giudice di merito e non poteva essere dedotto come violazione di legge. La Corte ha quindi confermato la liquidazione del compenso secondo i parametri, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il rito speciale per la controversia di liquidazione dei compensi professionali; la Corte richiama che esso si applica anche quando la pretesa sia fondata su un titolo negoziale.
l'accordo sul compenso del difensore deve rivestire la forma scritta ad substantiam.
la conclusione del contratto richiede proposta e accettazione, ma nei negozi formali entrambe le manifestazioni di volontà devono essere espresse nelle forme prescritte.
nei contratti soggetti a forma scritta, la volontà negoziale deve risultare da uno scritto idoneo a soddisfare il requisito formale.
non ha abrogato l'art. 2233 c.c.; ha solo precisato che il compenso è di regola pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
non è il mezzo per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; tale profilo andava dedotto, se del caso, ai sensi del n. 5.
il comportamento successivo può rilevare nell'interpretazione del contratto già concluso, ma non può supplire al mancato perfezionamento di un accordo scritto ad substantiam.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- L'accordo sul compenso del professionista soggetto a forma scritta ad substantiam non può perfezionarsi mediante meri atti interni della parte cliente o mediante comportamenti concludenti: occorre una manifestazione di volontà negoziale espressa in uno scritto idoneo a integrare il requisito formale.
- Quando il patto sui compensi è richiesto per iscritto, la proposta deve essere seguita da un'accettazione anch'essa conforme alla forma prescritta; non basta l'approvazione di una delibera interna se essa è destinata solo a essere sottoposta al professionista per la successiva adesione formale.
- La procura alle liti attesta il conferimento del mandato processuale ma non implica, di per sé, l'accettazione delle condizioni economiche unilateralmente predisposte dalla parte assistita.
- La fattura o altri atti esecutivi del rapporto non valgono a costituire il contratto in forma scritta, perché presuppongono un accordo già perfezionato e non lo sostituiscono.
- Nel giudizio di cassazione la deduzione della mancata considerazione di un fatto decisivo non può essere veicolata come violazione di legge, ma richiede la specifica censura sul vizio motivazionale nei limiti consentiti dal codice di rito.
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