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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00931/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti avevano chiesto il rimborso di somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, sostenendo di aver pagato oltre la misura del 10% prevista dall’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, in relazione ai benefici fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il ricorso dei contribuenti era stato accolto in primo grado e poi confermato in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, della normativa e della giurisprudenza UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che il giudice d’appello avesse riconosciuto il rimborso a soggetti titolari di reddito d’impresa senza verificare il rispetto della soglia de minimis e senza accertare il cumulo con altri aiuti pubblici; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse accertato d’ufficio il rispetto del regime de minimis, mentre la prova del mancato superamento della soglia gravava sui contribuenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli unitariamente perché centrati sulla stessa questione giuridica. Ha affermato che i benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non sono applicabili, in linea generale, ai contribuenti che svolgono attività d’impresa se non nei limiti consentiti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato e dal regime de minimis. Ha ricordato che la prova del rispetto della soglia non riguarda il solo importo richiesto a rimborso nel singolo giudizio, ma l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento, e che tale prova spetta al contribuente che invoca il beneficio. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, affinché verifichi in concreto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime de minimis e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Prevede un’agevolazione/riduzione dell’onere fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa se non nei limiti compatibili con il diritto UE sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Riconosce il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 che abbiano versato imposte oltre il 10%, ma sospende l’applicazione per chi svolge attività d’impresa in attesa della verifica di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È la base procedurale per la presentazione dell’istanza di rimborso, la cui tempestiva proposizione è richiesta dalla legge.

  • art. 108, paragrafo 3, TFUE

    La Commissione europea ha ritenuto che il regime agevolativo fosse stato adottato in violazione di tale disposizione e quindi costituisse aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

  • art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE

    Consente la compatibilità dell’aiuto solo quando vi sia un nesso chiaro e diretto tra il danno da calamità naturale e l’aiuto concesso, evitando sovracompensazioni.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del mancato superamento della soglia de minimis e delle ulteriori condizioni di compatibilità grava su chi invoca il beneficio fiscale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per la violazione del riparto dell’onere della prova e del corretto accertamento dei fatti rilevanti.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • I benefici fiscali riconosciuti ai soggetti colpiti da eventi calamitosi, quando incidano su imprese o lavoratori autonomi, devono essere verificati anche alla luce della disciplina europea sugli aiuti di Stato e non possono essere applicati automaticamente.
  • Quando la compatibilità dell’agevolazione dipende dal regime de minimis, il relativo accertamento non può limitarsi al singolo importo chiesto a rimborso, ma deve riguardare il cumulo di tutti gli aiuti rilevanti nel periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto.
  • La prova del rispetto della soglia de minimis e delle condizioni di compatibilità con l’ordinamento UE incombe sul contribuente che invoca il rimborso o il beneficio.
  • Il giudice di merito, in presenza di ius superveniens derivante da una decisione della Commissione europea, deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti applicativi della nuova disciplina e può acquisire la documentazione necessaria anche se prima non richiesta.
  • Se la soglia de minimis risulta superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza; non è consentita una concessione parziale oltre i limiti di compatibilità.
  • L’applicazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato impone di evitare sovracompensazioni e di considerare eventuali altre provvidenze o aiuti percepiti per il medesimo danno.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

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