Cassazione Civile, Ordinanza n. 30008/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a IVA l'imponibile derivante dalla cessione di un autoveicolo da competizione e di un autorimorchio, ritenendo imponibile l'operazione e contestando l'esenzione indicata in fattura. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. Con l'unico motivo di cassazione la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 2, e 10, comma 1, n. 27-quinquies, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 331/1993, sostenendo che la cessione dovesse essere esente da IVA perché avente ad oggetto beni acquistati o importati senza diritto a detrazione totale dell'imposta. Contestava inoltre che la CTR avesse fondato il rigetto sul solo erroneo richiamo, in fattura, dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, anziché esaminare la reale disciplina applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza di merito non si era limitata a negare la pertinenza del richiamo normativo indicato in fattura, ma aveva soprattutto rilevato che la contribuente non aveva provato i presupposti concreti dell'esenzione IVA. La documentazione prodotta era giudicata insufficiente a dimostrare il regime fiscale dell'acquisto originario del bene, se l'autoveicolo fosse nuovo o usato e se all'acquisto fosse seguita o meno detrazione dell'imposta. Poiché la prova dei presupposti dell'esenzione gravava sulla contribuente, non risultava alcun errore di diritto nella decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate per sostenere il regime IVA applicabile alle cessioni oggetto di causa
art. 2, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo sulla soggezione a IVA delle operazioni
art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19 bis 1 e 19 bis 2"
la Corte ne afferma l'applicabilità solo se sia provato che il bene fu acquistato o importato senza diritto a detrazione totale dell'IVA, presupposto non dimostrato nel caso concreto
art. 38, comma 5, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione nella cessione intracomunitaria/importazione del bene, ma non decisivo senza prova dei presupposti fattuali
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sulle limitazioni alla detrazione dell'IVA sugli acquisti
art. 19-bis1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma che disciplina specifiche limitazioni alla detrazione
art. 19-bis2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma che disciplina ulteriori limitazioni alla detrazione
art. 19-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per gli enti non commerciali, a conferma che la disciplina non comporta indetraibilità assoluta ma limiti alla detrazione
la Corte afferma che la prova dei presupposti dell'esenzione gravava sulla contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 4, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
il richiamo in fattura a tale norma non era sufficiente a fondare l'esenzione e, comunque, la CTR non aveva deciso solo su tale erroneo richiamo, ma sulla mancata prova dei presupposti dell'agevolazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'esenzione IVA per la cessione di beni acquistati o importati senza diritto a detrazione totale richiede la prova rigorosa dei presupposti fattuali che la legittimano, non essendo sufficiente il solo richiamo formale a una norma o la mera indicazione in fattura.
- Quando si invoca un regime agevolativo o di esenzione fiscale, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare in modo puntuale il fatto costitutivo del beneficio, inclusa la concreta disciplina fiscale seguita nell'acquisto originario del bene.
- La deduzione di un errore nella qualificazione giuridica compiuto dal giudice di merito non può portare all'accoglimento del ricorso se la ratio decidendi autonoma è fondata sulla mancanza di prova dei presupposti dell'agevolazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo accertamento in fatto sulla natura del bene, sulle modalità di acquisto o sul trattamento IVA effettivamente applicato, se tali elementi non risultano adeguatamente provati nei gradi di merito.
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