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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26637/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione relativo alla rettifica del valore di un immobile trasferito con compravendita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo: che la precedente decisione favorevole alla contribuente non fosse passata in giudicato e dunque non fosse invocabile l'effetto estensivo ex art. 1306 c.c.; e che l'avviso di liquidazione fosse stato ritualmente notificato. La contribuente ricorre per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme del processo tributario sulla produzione documentale, perché l'Agenzia avrebbe prodotto tardivamente la prova della notifica dell'avviso di liquidazione; 2) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, per tardività della cartella rispetto al termine biennale; 3) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud S.p.a.; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi a precedenti sentenze su cartella e avviso di liquidazione emesse nei confronti dei coobbligati; 5) violazione delle norme sulla motivazione della cartella e sulla motivazione degli atti tributari, per insufficiente indicazione dell'avviso di liquidazione presupposto; 6) violazione dell'art. 295 c.p.c. e del d.lgs. 546/1992, per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione delle liti relative all'avviso di liquidazione promosso dai coobbligati. In corso di giudizio la ricorrente deposita la sentenza resa nel giudizio promosso da un coobbligato, munita di attestazione di passaggio in giudicato, che conferma l'annullamento dell'avviso di liquidazione per insussistenza dell'edificabilità del terreno.

La decisione

La Corte accoglie l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente. Rileva che, essendosi formato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione un giudicato favorevole su una causa relativa allo stesso presupposto impositivo e al medesimo atto presupposto, la contribuente può avvalersene anche se coobbligata solidale. Richiama il principio per cui, nelle obbligazioni tributarie solidali, il giudicato favorevole formatosi in favore di uno dei coobbligati sull'unico atto impositivo si estende agli altri condebitori, mentre il giudicato sfavorevole non produce effetti verso i non partecipi. Per tale ragione la sentenza impugnata viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario contro la cartella di pagamento. Le spese del giudizio vengono integralmente compensate per la particolarità della vicenda e per la formazione in corso di causa del giudicato favorevole.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato favorevole formatosi in favore di un coobbligato solidale su un unico atto impositivo può giovare anche agli altri condebitori; l'effetto estensivo incontra però il limite della presenza o formazione di un giudicato già sfavorevole nei confronti di chi lo invoca.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 58 e 61

    La contribuente li invoca per sostenere l'inutilizzabilità di documenti prodotti tardivamente nel giudizio di appello.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)

    La contribuente lo invoca per sostenere che la cartella sarebbe stata emessa oltre il termine previsto dopo la definitività dell'avviso di liquidazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    La contribuente lo invoca per lamentare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto già parte del primo grado ma non evocato in appello.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 12

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio di motivazione della cartella di pagamento.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 52

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'avviso e degli atti connessi alla tassazione di registro.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 3

    È richiamato dalla ricorrente per contestare l'insufficiente motivazione della cartella e l'indicazione del presupposto impositivo.

  • art. 295 c.p.c.

    È invocato per sostenere che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione delle controversie sul medesimo avviso di liquidazione.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, la disciplina di diritto comune della solidarietà è applicabile anche al processo tributario, con particolare riferimento all'art. 1306 c.c., salvo il limite derivante da un giudicato già formatosi nei confronti di chi invoca l'effetto estensivo.
  • Se sull'unico atto impositivo si forma un giudicato favorevole a uno dei coobbligati solidali, tale giudicato può essere fatto valere anche dagli altri condebitori rimasti estranei al relativo giudizio, poiché il processo tributario è diretto all'annullamento di atti autoritativi ed ha natura costitutiva.
  • L'effetto estensivo del giudicato favorevole non opera quando sia già intervenuto un giudicato sfavorevole nei confronti del soggetto che intende beneficiarne; viceversa, il giudicato sfavorevole reso contro un coobbligato non pregiudica gli altri non partecipi del giudizio.
  • Quando il giudicato favorevole sopravviene in corso di cassazione ed è ritualmente dedotto, la Corte può tenerne conto e, se non sono necessari ulteriori accertamenti, cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
  • Nel processo tributario, la produzione documentale e le regole sul contraddittorio, sulla motivazione degli atti e sulla sospensione del giudizio restano rilevanti solo se necessarie alla decisione; ove il giudicato esterno assorba la lite, tali ulteriori censure non incidono sull'esito finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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