Cassazione Civile, Ordinanza n. 23950/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, in particolare un c.d. "Pinto su Pinto": la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della parte privata avverso il decreto monitorio che aveva rigettato la domanda di indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione. La Corte territoriale, ritenendo ragionevole la durata di un anno e accertando un ritardo di un anno rispetto a una durata complessiva di un anno, 11 mesi e 19 giorni, aveva liquidato euro 400,00 di indennizzo e le spese di lite secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, con liquidazione al minimo per la 'parvità della materia'. Il ricorrente ha impugnato il decreto di opposizione con due motivi: (1) nullità del decreto per anomalia motivazionale e motivazione apparente/incomprensibile nella parte relativa alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e di opposizione, deducendo violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (2) violazione di norme in tema di spese e parametri forensi (artt. 91 c.p.c., 2233, co. 2, c.c., art. 24 L. n. 794/1942, art. 13 L. n. 247/2012, d.m. n. 55/2014 e relative tabelle), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto liquidare importi maggiori, distintamente per fase monitoria e fase di opposizione, e non il compenso complessivo riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione del decreto della Corte d'appello fosse esistente, chiara e sufficiente a superare il 'minimo costituzionale', escludendo l'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Quanto alla liquidazione delle spese, ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario; pertanto, se l'opposizione promossa dalla parte privata viene accolta, le spese vanno liquidate secondo soccombenza sull'intera vicenda processuale, senza sommare separatamente le spese della fase monitoria. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione al minimo tariffario in base allo scaglione fino a euro 1.100,00, coerente con l'importo dell'indennizzo riconosciuto e con tutte le fasi del giudizio considerate. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità perché l'Amministrazione vittoriosa non ha svolto attività difensiva; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base del decreto monitorio che aveva rigettato la domanda di equa riparazione
l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità del decreto per vizio di motivazione
invocato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del requisito motivazionale minimo
art. 12 preleggi
richiamato per delimitare l'anomalia motivazionale censurabile in cassazione secondo i canoni ermeneutici
utilizzato per la liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi
applicata ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte d'appello
richiamata dal ricorrente per sostenere una diversa liquidazione delle spese
richiamato come norma sulla soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato a sostegno del criterio di determinazione del compenso professionale
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato dal ricorrente in tema di compensi professionali forensi
art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014
richiamato dal ricorrente insieme ai parametri tariffari
richiamato dal ricorrente insieme ai parametri tariffari
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escluso nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, quando il provvedimento presenti una motivazione esistente, comprensibile e non meramente apparente.
- L'opposizione prevista dalla L. n. 89/2001 costituisce una fase del medesimo procedimento di equa riparazione e non un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio; di conseguenza, in caso di accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte privata, le spese vanno regolate sull'intera vicenda processuale secondo il criterio della soccombenza, senza duplicazione tra fase monitoria e fase di opposizione.
- Nella liquidazione delle spese del procedimento Pinto il giudice può fare riferimento ai parametri forensi del d.m. n. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della condanna riconosciuta e potendo liquidare i compensi al minimo in presenza di una materia di modesta entità.
- Quando la controversia ha ad oggetto una pretesa economica di modesto importo, la liquidazione delle spese può essere coerentemente ancorata allo scaglione più basso e alle fasi effettivamente svolte, purché la motivazione dia conto del criterio adottato.
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