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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23950/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, in particolare un c.d. "Pinto su Pinto": la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della parte privata avverso il decreto monitorio che aveva rigettato la domanda di indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione. La Corte territoriale, ritenendo ragionevole la durata di un anno e accertando un ritardo di un anno rispetto a una durata complessiva di un anno, 11 mesi e 19 giorni, aveva liquidato euro 400,00 di indennizzo e le spese di lite secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, con liquidazione al minimo per la 'parvità della materia'. Il ricorrente ha impugnato il decreto di opposizione con due motivi: (1) nullità del decreto per anomalia motivazionale e motivazione apparente/incomprensibile nella parte relativa alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e di opposizione, deducendo violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (2) violazione di norme in tema di spese e parametri forensi (artt. 91 c.p.c., 2233, co. 2, c.c., art. 24 L. n. 794/1942, art. 13 L. n. 247/2012, d.m. n. 55/2014 e relative tabelle), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto liquidare importi maggiori, distintamente per fase monitoria e fase di opposizione, e non il compenso complessivo riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione del decreto della Corte d'appello fosse esistente, chiara e sufficiente a superare il 'minimo costituzionale', escludendo l'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Quanto alla liquidazione delle spese, ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario; pertanto, se l'opposizione promossa dalla parte privata viene accolta, le spese vanno liquidate secondo soccombenza sull'intera vicenda processuale, senza sommare separatamente le spese della fase monitoria. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione al minimo tariffario in base allo scaglione fino a euro 1.100,00, coerente con l'importo dell'indennizzo riconosciuto e con tutte le fasi del giudizio considerate. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità perché l'Amministrazione vittoriosa non ha svolto attività difensiva; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, quando il provvedimento presenti una motivazione esistente, comprensibile e non meramente apparente.
  • L'opposizione prevista dalla L. n. 89/2001 costituisce una fase del medesimo procedimento di equa riparazione e non un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio; di conseguenza, in caso di accoglimento dell'opposizione proposta dalla parte privata, le spese vanno regolate sull'intera vicenda processuale secondo il criterio della soccombenza, senza duplicazione tra fase monitoria e fase di opposizione.
  • Nella liquidazione delle spese del procedimento Pinto il giudice può fare riferimento ai parametri forensi del d.m. n. 55/2014, applicando lo scaglione corrispondente al valore della condanna riconosciuta e potendo liquidare i compensi al minimo in presenza di una materia di modesta entità.
  • Quando la controversia ha ad oggetto una pretesa economica di modesto importo, la liquidazione delle spese può essere coerentemente ancorata allo scaglione più basso e alle fasi effettivamente svolte, purché la motivazione dia conto del criterio adottato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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