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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudice di pace aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il termine di impugnazione applicabile fosse quello di sessanta giorni previsto per chi risiede all’estero, perché egli, dopo l’espulsione, si era trovato in Albania; in subordine, ha affermato di non avere mai regolarizzato la propria posizione e di aver vissuto in Italia in condizione di clandestinità, con conseguente impossibilità di ritenere una residenza anagrafica italiana. La censura mirava quindi a contestare la qualificazione della sua posizione ai fini del termine per proporre opposizione al decreto di espulsione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando la sospensione feriale dei termini applicabile al procedimento di opposizione al decreto di espulsione, ma lo ha giudicato manifestamente infondato. Ha confermato la decisione del giudice di pace osservando che la fattispecie concreta non dimostrava alcuna effettiva residenza all’estero al momento rilevante e che, anzi, dagli atti emergeva un domicilio stabile in Milano e la consegna del provvedimento presso la Questura di Milano. Di conseguenza, non era applicabile il termine di sessanta giorni riservato a chi "risiede all’estero", ma quello ordinario di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, con conseguente tardività dell’opposizione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    termine di sessanta giorni se il ricorrente "risiede all’estero"; altrimenti opposizione "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento"

    Il termine lungo di sessanta giorni si applica solo quando risulti effettivamente la residenza all’estero del destinatario dell’espulsione; in mancanza, opera il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione.

  • art. 13 del d.lgs. n. 286/1998

    Il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione amministrativa rientra tra quelli ai quali si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale.

  • art. 3 della l. n. 742/1969

    La norma, essendo eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica ai fini dell’esclusione della sospensione feriale nel procedimento in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto dall’impugnante l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione amministrativa, il termine per impugnare è di sessanta giorni solo se il destinatario risiede effettivamente all’estero; in caso contrario, si applica il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione.
  • Ai fini dell’individuazione del termine di impugnazione, rileva la situazione di fatto risultante dagli atti e non le mere allegazioni della parte circa la propria clandestinità o la mancata regolarizzazione della posizione anagrafica.
  • Quando la parte che deduce tardività o tempestività invoca un vizio processuale, la Corte può accedere direttamente agli atti richiamati per verificare il dato fattuale decisivo.
  • Il procedimento di impugnazione del decreto di espulsione non è escluso dalla sospensione feriale dei termini, poiché la norma che prevede le esclusioni è di carattere eccezionale e non può essere estesa in via analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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