Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo di una società, asseritamente creditrice della fallita, di ottenere l'annullamento del concordato fallimentare omologato per la società in fallimento e per i soci illimitatamente responsabili. La ricorrente sosteneva che l'annullamento dovesse essere pronunciato non solo nelle ipotesi tipiche previste dall'art. 138 l.fall. (dolosa esagerazione del passivo e sottrazione o dissimulazione di rilevante parte dell'attivo), ma anche nei casi di frode richiamabili dall'art. 173 l.fall., come quando il consenso dei creditori sia stato carpito con dolo o mediante comportamenti del curatore/assuntore tali da impedire una piena conoscenza della situazione patrimoniale. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi a condotte fraudolente; violazione degli artt. 138, 186 e 173 l.fall. per la negata estensibilità delle cause di annullamento del concordato preventivo al concordato fallimentare; questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 l.fall. per disparità di trattamento rispetto al concordato preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto della corte d'appello, confermativo del rigetto dell'istanza di annullamento del concordato fallimentare, non sia impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., difettando del requisito della definitività: il provvedimento è infatti modificabile/revocabile e l'istanza può essere riproposta dai creditori, anche emendando i vizi evidenziati nel rigetto. Per questa ragione la Corte non è entrata nel merito della dedotta estensione dell'art. 173 l.fall. al concordato fallimentare né nella questione di costituzionalità. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di definitività; il decreto che conferma il rigetto dell'annullamento del concordato fallimentare non ha tale requisito.
Le norme disciplinano, rispettivamente, il procedimento e le cause tipiche di risoluzione/annullamento del concordato fallimentare; l'annullamento è circoscritto alle ipotesi espressamente previste dall'art. 138.
La Corte non ne ha affermato l'applicabilità al concordato fallimentare; la questione resta estranea al decisum perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
È richiamato solo per il confronto con il concordato preventivo, nel quale l'annullamento può essere esteso alle condotte fraudolente previste dall'art. 173 l.fall. in quanto compatibili.
Gli effetti del concordato si estendono ai creditori, ma ciò non trasforma il decreto di rigetto in un provvedimento definitivo e ricorribile per cassazione.
Il richiamo al procedimento rende il decreto di rigetto reclamabile, ma non definitivo, e quindi non idoneo a fondare il ricorso ex art. 111 Cost.
Sono ricorribili per cassazione le sentenze che aprono la procedura concorsuale; tale regime non si estende ai decreti di rigetto delle istanze di annullamento o risoluzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il decreto della corte d'appello che conferma il rigetto dell'istanza di risoluzione o annullamento del concordato fallimentare non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché non ha carattere di definitività.
- La non definitività del provvedimento deriva dal fatto che l'istanza può essere modificata o riproposta dal medesimo creditore o da altri creditori, anche dopo il rigetto del reclamo.
- Nel concordato fallimentare le cause di annullamento sono tipiche e restano quelle espressamente previste dall'art. 138 l.fall.; la Corte, però, non ha statuito nel merito sull'eventuale estensione delle ipotesi di frode del concordato preventivo.
- Il raffronto con il concordato preventivo non consente automaticamente di trasporre al concordato fallimentare la disciplina dell'annullamento per atti di frode, poiché le strutture procedimentali dei due istituti non sono sovrapponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23916/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →