Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione. Deduceva, con un solo motivo, violazione dell'art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008 e omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che il rigetto della domanda di protezione internazionale gli era stato notificato via PEC al difensore domiciliatario, mentre la norma imporrebbe la notifica a mezzo posta secondo la l. n. 890/1982 per il richiedente non accolto o non trattenuto in struttura di accoglienza; aggiungeva che mancava la procura alle liti da cui desumere l'elezione di domicilio. In sostanza, contestava la validità della notifica della decisione della Commissione territoriale e, di riflesso, la legittimità dell'espulsione, assumendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta o comunque sospesa in attesa dell'esito del giudizio sulla protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice di pace aveva correttamente applicato i principi per cui la proposizione della domanda di protezione internazionale consente allo straniero di permanere nel territorio sino alla decisione della Commissione territoriale, ma, una volta intervenuto il rigetto della domanda, l'espulsione non può essere annullata per la sola pendenza o per vizi della notifica, potendo al più rilevare una sospensione dell'efficacia del decreto. Nel caso concreto, la Commissione territoriale aveva già negato la protezione e il richiedente non aveva proposto ricorso al tribunale; pertanto, il giudice di pace aveva legittimamente convalidato il decreto di espulsione. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale invalidità della notifica della decisione amministrativa, una volta acquisita comunque la conoscenza del provvedimento, avrebbe semmai consentito l'impugnazione davanti al tribunale, ma non impediva la decisione sull'opposizione al decreto di espulsione. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva dei resistenti; disposto inoltre l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 11, comma 3-bis, d.lgs. n. 25/2008
la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere notificata al richiedente che non sia accolto o trattenuto presso un centro o una struttura di accoglienza a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della l. n. 890/1982
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere un vincolo di forma della notifica; la Corte, tuttavia, esclude che la dedotta invalidità della notifica incida sulla legittimità dell'espulsione quando la decisione negativa sulla protezione sia già conosciuta e non impugnata nei modi di legge.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
con la sola salvezza delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 2
È indicato come eccezione al principio per cui la domanda di protezione internazionale legittima la permanenza dello straniero sul territorio fino alla decisione della Commissione territoriale.
art. 32, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
l'obbligo di lasciare il territorio italiano sorge soltanto dopo il decorso del termine per impugnare le pronunce negative
La Corte ribadisce che l'obbligo di lasciare il territorio nasce solo dopo il decorso del termine per impugnare il diniego della protezione internazionale.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998
Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione il giudice di pace non può annullare l'espulsione per la sola proposizione della domanda di protezione internazionale, potendo al più rilevare una sospensione dell'efficacia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
secondo le disposizioni della l. n. 890/1982
È evocata come disciplina della notificazione postale che il ricorrente riteneva applicabile al diniego della protezione internazionale.
Massime di principio
- La proposizione della domanda di protezione internazionale consente, di regola, allo straniero di permanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge.
- Il rigetto della domanda di protezione internazionale fa sorgere l'obbligo di lasciare il territorio italiano solo dopo la scadenza del termine per impugnare la decisione negativa.
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, il giudice di pace non può annullare l'espulsione sulla sola base della pendenza o della successiva proposizione della domanda di protezione internazionale; al più può prendere atto della sospensione dell'efficacia del decreto fino all'esito del giudizio sulla protezione.
- L'eventuale irregolarità della notifica del diniego della protezione internazionale, se il provvedimento è comunque conosciuto dall'interessato, non incide automaticamente sulla validità del decreto di espulsione, ma può rilevare sul diverso piano dell'impugnazione del diniego innanzi al giudice competente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23916/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →