Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva insinuato al passivo fallimentare un credito complessivo per compensi e rimborso spese relativi ad attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della società poi fallita e di una sua incorporata, sulla base di un accordo di collaborazione professionale e di una successiva integrazione. La domanda era stata respinta in sede di verifica del passivo; in opposizione lo stato passivo il Tribunale aveva escluso la prededuzione, ritenendo che l'attività riguardasse la normale gestione giudiziale dei rapporti della società con i debitori e non fosse collegata alla procedura concordataria. Il Tribunale aveva però riconosciuto la debenza del credito per l'attività svolta, quantificandolo sulla base della consulenza tecnica. Il ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della motivazione per asserita contraddittorietà e mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice avesse recepito la c.t.u. solo in parte e in modo incoerente; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla prededuzione, sostenendo che i compensi e le anticipazioni per l'attività giudiziale svolta, anche dopo l'apertura del concordato, erano funzionali al recupero dei crediti sociali e quindi prededucibili nel successivo fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio denunciato mirava in realtà a contestare l'apprezzamento delle risultanze della consulenza tecnica, operazione non sindacabile come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha accolto la rilievo di difetto di specificità del secondo motivo, osservando che il ricorrente non aveva chiarito l'intera sequenza procedurale e che, in ogni caso, la prededuzione presuppone la consecuzione tra concordato e fallimento e un collegamento occasionale o funzionale del credito con una procedura effettivamente aperta. Poiché il testo lasciava intendere che la proposta di concordato era stata dichiarata inammissibile, veniva meno la condizione della consecuzione; pertanto il credito professionale non poteva essere ammesso in prededuzione. La Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la comparizione della parte personalmente in giudizio di cassazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione del decreto
richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti
interpretabile nel senso che la prededuzione richiede un collegamento occasionale o funzionale del credito con la procedura concorsuale e che tale collegamento deve rispondere agli scopi della procedura
richiamato quale norma sull'accertamento e sul riconoscimento della prededuzione nel passivo
la specifica indicazione dei documenti è necessaria solo quando il motivo di ricorso si fondi in modo decisivo su di essi
art. 369, ultimo comma, c.p.c.
richiamato dall'intimato per eccepire la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio
il vizio motivazionale è oggi limitato all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante
richiamato dal ricorrente quale titolo di privilegio del credito professionale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere dedotto per contestare il merito dell'apprezzamento delle prove o il travisamento delle risultanze peritali: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivazione o in un vizio costituzionalmente rilevante emergente dal testo della sentenza.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando la censura presuppone atti o documenti decisivi, essi vanno indicati in modo puntuale e il difetto di specificità rende il motivo inammissibile.
- La prededuzione dei crediti professionali nel fallimento successivo alla procedura concorsuale minore presuppone un effettivo nesso occasionale o funzionale con una procedura concorsuale aperta e la consecuzione tra le procedure; se la procedura di concordato non viene ammessa, manca la condizione che consente di far valere la prededuzione nel fallimento.
- L'attività del professionista volta alla gestione ordinaria dei rapporti giudiziali della società con i debitori non è, di per sé, automaticamente prededucibile: occorre verificare in concreto che il credito sia sorto in funzione della procedura e nell'interesse della massa, con un vantaggio effettivo per l'attivo o per la sua integrità.
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