Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di capitali che era stata cancellata dal registro delle imprese. La società, prima della cancellazione, era in liquidazione; il liquidatore era però deceduto prima della proposizione dell'istanza e non era stato sostituito. Il creditore istante sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato nulla la sentenza di primo grado richiamando un principio non pertinente, poiché riferibile al diverso caso di società priva ab origine di rappresentante legale o di liquidatore non nominato. Deduce inoltre che la notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione sarebbe stata rituale ai sensi dell'art. 15 l. fall., perché la PEC della società non era stata disattivata nonostante la cancellazione, e che, dopo la cancellazione, la rappresentanza sarebbe spettata all'unico socio superstite, il quale si sarebbe costituito. In via subordinata, denuncia la violazione dell'art. 354 c.p.c. per l'omessa rimessione al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha affermato che, nella specie, il contraddittorio non era stato validamente instaurato perché l'istanza di fallimento era stata notificata nei confronti della società in persona del liquidatore, già deceduto e non sostituito, sicché mancava il soggetto legittimato a resistere; ha quindi condiviso la declaratoria di nullità del procedimento e della sentenza di fallimento. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, osservando che era ormai decorso il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. entro il quale sarebbe stato possibile dichiarare il fallimento della società estinta. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e il venir meno della legittimazione del liquidatore, con trasferimento delle obbligazioni residue ai soci nei limiti o nei termini della loro responsabilità.
La sostituzione del liquidatore, quando manchi o venga meno, deve avvenire secondo le forme previste dalla norma; i terzi non possono chiederne la nomina come liquidatore giudiziario.
In mancanza del rappresentante legale della società, è necessaria la nomina di un curatore speciale per instaurare validamente il contraddittorio e resistere alla domanda.
art. 15 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La nomina del curatore ex art. 15, ottavo comma, presuppone che il contraddittorio sia già stato ritualmente instaurato nei confronti del soggetto legittimato.
Il fallimento della società estinta può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione; se l'insolvenza è anteriore o si manifesta nell'anno successivo, il contraddittorio va instaurato nei confronti della società estinta in persona del liquidatore.
La censura sulla mancata rimessione al primo giudice è stata ritenuta priva di interesse perché, decorso il termine annuale dell'art. 10 l. fall., la domanda non avrebbe comunque potuto essere accolta.
Massime di principio
- Quando una società in liquidazione è priva del proprio rappresentante legale perché il liquidatore è deceduto o comunque non sostituito, l'istanza giudiziale diretta contro l'ente richiede la previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., altrimenti il contraddittorio non si instaura validamente e l'atto introduttivo è nullo.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e fa venir meno la legittimazione processuale del liquidatore; in tale situazione i soci subentrano nella posizione passiva nei limiti della loro responsabilità, salvo il limite speciale dettato dalla disciplina fallimentare.
- Nel procedimento prefallimentare, la ritualità della notificazione non basta se la domanda è rivolta a un soggetto privo di legittimazione rappresentativa: il vizio riguarda la corretta instaurazione del contraddittorio, non la mera forma della notifica.
- Quando sia ormai decorso il termine di un anno dalla cancellazione della società, la richiesta di fallimento non può più essere utilmente coltivata; ne consegue il difetto di interesse a far valere vizi processuali che non potrebbero comunque condurre all'accoglimento della domanda.
- Il venir meno del liquidatore non comporta la reviviscenza dei poteri degli amministratori: la società resta priva di rappresentanza sino alla sostituzione del liquidatore secondo le forme di legge.
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