Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale titolare di una ditta esercente attività di fisioterapia. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento su istanza di una creditrice; la Corte d’appello di Milano aveva rigettato il reclamo, ritenendo valida la notifica dell’istanza di fallimento eseguita presso la sede risultante dal registro delle imprese, nonostante l’asserita cancellazione della ditta, la disattivazione della PEC e la variazione del regime fiscale. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo la nullità della notifica dell’istanza di fallimento perché eseguita in un luogo non più corrispondente né alla sede né all’abitazione né al luogo di attività, e perché la ditta sarebbe stata cancellata dal registro imprese; 2) violazione dell’art. 10 l. fall., deducendo che l’istanza era stata proposta oltre quattro anni dopo la cessazione dell’attività; 3) violazione dell’art. 1 l. fall., contestando la qualità di imprenditore commerciale e il superamento delle soglie dimensionali, assumendo che l’attività fosse svolta prevalentemente con lavoro personale e che mancassero prove circa ricavi e debiti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la notifica dell’istanza di fallimento era valida perché, risultando la PEC disattivata, era legittimo il ricorso alle forme ordinarie presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in caso di esito negativo, il deposito presso la casa comunale; inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato l’effettiva cancellazione dal registro imprese, ma solo la disattivazione della PEC e la variazione del regime fiscale. Quanto all’art. 10 l. fall., la Corte ha osservato che il termine decorre dalla cancellazione dal registro imprese, salva la prova dell’effettiva cessazione dell’attività da parte dei creditori o del P.M., e che tale disciplina non era utilmente invocabile dal debitore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione di merito sulla qualità di imprenditore commerciale e sul superamento delle soglie fallimentari, censura non proponibile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non dedotti in concreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla notificazione telematica e sulla validità della notifica dell’istanza di fallimento.
Richiamato nei motivi di ricorso sulle nullità della notificazione.
art. 45, n. 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni e domicilio digitale.
art. 6, comma 3, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato dalla ricorrente in tema di PEC e notificazioni elettroniche.
art. 15, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La Corte lo interpreta nel senso che l’istanza di fallimento e il decreto di convocazione vanno notificati alla PEC risultante dal registro delle imprese e, in caso di esito negativo, con le modalità sostitutive previste fino al deposito in casa comunale.
È richiamato come modalità di notificazione successiva all’esito negativo della consegna presso la sede risultante dal registro delle imprese.
art. 107, primo comma, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
Richiamato come norma regolante la notificazione personale presso la sede risultante dal registro imprese.
La Corte richiama il principio per cui l’attività svolta dal fisioterapista, organizzata per la produzione di servizi, può integrare attività d’impresa.
La Corte osserva che la norma non è stata richiamata nella decisione impugnata e non è decisiva per la validità della notifica nel caso concreto.
art. 10 legge fall.
Il termine per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, salvo la prova dell’effettiva cessazione dell’attività da parte di creditori e P.M.; il debitore non può invocare la mera efficacia dichiarativa della pubblicità per anticipare la decorrenza.
art. 1 legge fall.
L’accertamento della qualità di imprenditore commerciale e del superamento delle soglie dimensionali è giudizio di fatto rimesso al merito; in cassazione non può essere rivalutato come semplice violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del vizio di motivazione, oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante, non dedotto in modo idoneo dalla ricorrente.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per i requisiti minimi della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma di inserimento dell’art. 13, comma 1-quater, nel testo unico spese di giustizia.
Massime di principio
- L’imprenditore individuale è tenuto a dotarsi e mantenere operativo un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese; se la PEC è disattivata o la notificazione telematica non riesce, è legittimo il ricorso alle forme sostitutive previste dalla legge fallimentare presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in ultima istanza, mediante deposito in casa comunale.
- La notificazione dell’istanza di fallimento eseguita presso la sede risultante dal registro delle imprese resta valida anche se il debitore allega una precedente cessazione di fatto dell’attività, quando non dimostri in modo idoneo una diversa situazione fattuale opponibile e quando le risultanze pubblicitarie non siano state formalmente superate.
- Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese; il debitore non può utilizzare la mera cessazione di fatto dell’attività per paralizzare l’azione, mentre la prova dell’effettiva data di cessazione è rimessa ai creditori e al pubblico ministero nei casi previsti dalla legge.
- L’accertamento della qualità di imprenditore commerciale e del superamento delle soglie dimensionali richieste per il fallimento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante una generica denuncia di violazione di legge.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento dei fatti; il ricorso deve individuare specifici vizi di legittimità o un omesso esame di fatti decisivi ritualmente dedotti.
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