Cassazione Civile, Ordinanza n. 30230/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno 2008 notificati a una contribuente che svolgeva commercio di mobili usati e antiquariato. L’Ufficio, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza e di un PVC, aveva recuperato a tassazione redditi d’impresa e IVA, oltre a IRAP, contestando: la presenza di beni risultanti dall’inventario iniziale ma non più presenti a fine esercizio e non venduti, ritenuti presuntivamente ceduti; la presenza in negozio di altri articoli non inventariati e non formalmente acquistati, ritenuti presuntivamente acquistati con omessa autofatturazione; e l’applicazione di una percentuale di ricarico molto elevata. La contribuente aveva impugnato gli atti e la CTR aveva accolto l’appello, rettificando la percentuale di ricarico. In cassazione l’Agenzia deduce un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando violazione/falsa applicazione dell’art. 85 TUIR e dell’art. 2, comma 2, n. 5, d.P.R. 633/1972, perché la CTR avrebbe erroneamente incluso i beni destinati all’autoconsumo nel calcolo della percentuale di ricarico. La contribuente, oltre a difendersi nel merito, ha anche chiesto l’estinzione del giudizio quanto a uno degli avvisi per definizione agevolata ex d.l. 119/2018; nel corso del giudizio è stato inoltre comunicato il suo decesso, ma la Corte ha rilevato che nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione per morte della parte avvenuta dopo la rituale instaurazione del processo.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente all’avviso di accertamento n. T9B01IB05067/2011 (IRPEF e IVA 2008), perché la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 e l’Agenzia non aveva notificato diniego né chiesto la trattazione nei termini. Quanto al secondo avviso n. T9B0AIB05069/2011 (IRAP 2008), accoglie il ricorso dell’Agenzia: la CTR ha errato nel calcolare la percentuale di ricarico includendo i beni destinati all’autoconsumo; per tali beni il valore va stimato al valore normale/di mercato, senza ricarico, mentre la percentuale di ricarico va applicata solo ai beni effettivamente acquistati e rivenduti di cui non sia provato il prezzo di vendita. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986
il valore dei beni destinati all’autoconsumo concorre ai ricavi come valore normale; non è il parametro per applicare una percentuale di ricarico a tali beni.
art. 2, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633 del 1972
la destinazione di un bene aziendale al consumo personale è operazione rilevante ai fini IVA al valore normale del bene.
art. 13, secondo comma, e terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
il tributo va commisurato al valore normale, inteso come valore di mercato, per i beni destinati ad autoconsumo.
artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018
richiamati per la definizione agevolata della controversia tributaria.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
entro il termine ivi previsto l’Agenzia poteva notificare il diniego della definizione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
in mancanza di diniego e di richiesta di trattazione, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base processuale dell’estinzione per cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per la morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio.
- In materia fiscale, il bene aziendale destinato all’autoconsumo va valorizzato al valore normale o di mercato, senza applicazione della percentuale di ricarico.
- La percentuale di ricarico si calcola solo sui beni effettivamente acquistati e poi rivenduti; non può essere estesa ai beni destinati all’autoconsumo.
- Quando l’accertamento tributario contiene più autonome riprese o rationes, ciascuna può essere oggetto di separata impugnazione e di autonoma sorte processuale.
- Se il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata e l’Ufficio non notifica diniego né chiede la trattazione nei termini, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Il giudice di merito, riscontrato un errore di calcolo dell’Ufficio, non deve annullare integralmente l’accertamento se può correggerlo e rideterminare correttamente il tributo dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30181/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30182/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30183/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30185/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2022 del 14/10/2022
- ordinanza_civile · 14 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2022 del 14/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →