Cassazione Civile, Ordinanza n. 10810/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un atto di recupero dell'IRES per l'anno d'imposta 2004. La società contribuente aveva compensato un credito IRES maturato da un'altra società del gruppo e cedutole, indicandolo nel quadro RK della propria dichiarazione. L'Ufficio ha contestato la compensazione sostenendo che, ai sensi della disciplina sulla cessione infragruppo delle eccedenze d'imposta, il cessionario può utilizzare il credito solo se e dopo che la società cedente abbia indicato nella propria dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato falsa applicazione dell'art. 43-ter d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 5 d.P.R. n. 542/1999, dell'art. 2 d.m. n. 384/1997 e dell'art. 4 disp. prel. c.c., sostenendo: (i) che la sentenza impugnata aveva applicato il testo non vigente ratione temporis dell'art. 43-ter; (ii) che, nel testo applicabile al 2004, non era richiesto che la cessione fosse utilizzabile solo dopo la dichiarazione della cedente; (iii) che la norma regolamentare del 1997 sarebbe stata sostanzialmente abrogata; (iv) che il successivo comma 2-bis dell'art. 43-ter avrebbe valore interpretativo e confermerebbe la tesi della validità della cessione anche senza i medesimi adempimenti formali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza della CTR ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che il giudice di merito aveva richiamato una versione non attuale dell'art. 43-ter, mentre la disciplina applicabile al 2004 era quella risultante dalle modifiche del 1999. Secondo la Corte, tuttavia, anche nella versione vigente all'epoca la cessione infragruppo delle eccedenze d'imposta è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo se la società cedente abbia già indicato nella propria dichiarazione i dati del cessionario e l'importo ceduto. Nel caso concreto era pacifico che la cessionaria aveva utilizzato il credito in compensazione prima che la cedente avesse effettuato tale indicazione; perciò la cessione non era efficace verso l'Ufficio e il recupero dell'imposta era legittimo. La Corte ha inoltre escluso che il comma 2-bis introdotto nel 2012 abbia natura interpretativa retroattiva: esso riguarda una fattispecie speciale del consolidato e non incide sul regime previgente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di deduzione del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza accogliere il ricorso, mantenendo fermo l'esito di rigetto.
art. 43-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nel testo applicabile al 2004, la cessione infragruppo delle eccedenze è efficace verso l'Amministrazione solo se la società cedente indica nella propria dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti; il comma 2-bis introdotto nel 2012 non ha efficacia interpretativa del regime previgente, ma disciplina una specifica ipotesi del consolidato.
art. 5 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
Richiamato dalla ricorrente come norma coordinata alla disciplina della cessione del credito, senza che la Corte ne ricavasse una diversa conclusione.
art. 2 d.m. 30 settembre 1997, n. 384
La disposizione attuativa impone la comunicazione in dichiarazione degli estremi dei cessionari e consente al cessionario di utilizzare il credito solo per versamenti con scadenza contestuale o successiva alla data di presentazione della dichiarazione della cedente.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'abrogazione sostanziale o della corretta interpretazione sistematica, ma non accolto dalla Corte.
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
È richiamato dall'art. 43-ter come formalità non necessaria per la cessione infragruppo, sostituita dalla procedura semplificata di dichiarazione.
art. 70 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Come l'art. 69 r.d. n. 2440/1923, è escluso dal regime semplificato di cessione infragruppo previsto dall'art. 43-ter.
art. 8, comma 1, D.L. 18 dicembre 1997, n. 471
È la sanzione richiamata per l'ipotesi di mancata indicazione, nel regime del comma 2-bis, senza inefficacia della cessione.
È il riferimento al consolidato cui si applica il comma 2-bis dell'art. 43-ter.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di cessione infragruppo di eccedenze d'imposta, il regime agevolato è subordinato al rigoroso rispetto degli adempimenti formali previsti dalla disciplina speciale: la cessione è efficace verso l'Amministrazione solo se la società cedente ha indicato nella propria dichiarazione i dati del cessionario e l'importo ceduto.
- L'omessa indicazione in dichiarazione degli estremi del cessionario e delle somme cedute equivale, ai fini del rapporto con l'Erario, a omessa comunicazione della cessione e determina l'inefficacia dell'operazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- La cessione del credito non può essere utilmente opposta al Fisco se il cessionario utilizza il credito prima che la cessione sia divenuta efficace secondo la procedura legale prevista; la tempestività dell'indicazione in dichiarazione è un presupposto sostanziale dell'efficacia verso l'Ufficio.
- L'introduzione di una disciplina speciale per il consolidato fiscale non vale, di per sé, come interpretazione autentica del regime previgente sulla cessione infragruppo, quando la nuova norma sia espressamente costruita per una fattispecie diversa e introduca una deroga al sistema precedente.
- Quando il giudice di merito ha richiamato un testo normativo non più vigente, la Corte può correggere la motivazione senza cassare la decisione, se l'esito è comunque conforme a diritto sulla base della disciplina effettivamente applicabile.
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