Sentenza del 14/05/2019 n. 12757 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2009, ritenendolo carente di motivazione. L'Amministrazione ha sostenuto che l'atto indicava sufficientemente il contribuente, gli immobili, i dati catastali e le risultanze delle verifiche, nonché il presupposto della pretesa, costituito dall'omessa dichiarazione ICI in relazione a immobili interessati da operazioni societarie straordinarie. Ha quindi denunciato la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sull'onere della prova e sulla determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché consentiva alla contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne sia l'an sia il quantum. La Corte ha precisato che non era necessario allegare ogni documento richiamato, in assenza della dimostrazione di una concreta lesione del diritto di difesa. È rimasta ferma la parte della sentenza relativa alle sanzioni, non impugnata dal Comune e quindi coperta da giudicato. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 7.000, oltre al 15% per spese generali e accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
L'atto tributario è sufficientemente motivato quando espone gli elementi essenziali della pretesa e i fatti che la giustificano, permettendo al contribuente di difendersi efficacemente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi non impone una descrizione illimitata dell'istruttoria, ma richiede l'indicazione degli elementi necessari a comprendere la pretesa tributaria e a contestarla.
Legge n. 296 del 2006, comma 16
Consente agli enti locali di rettificare dichiarazioni incomplete o procedere ad accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione relativa ai tributi locali.
L'Amministrazione deve fornire gli elementi probatori posti a fondamento della pretesa, ma l'avviso può adempiere all'obbligo motivazionale indicando i dati e i fatti essenziali sui quali l'accertamento si fonda.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
Disciplina la determinazione della base imponibile ICI; nel caso concreto, i dati catastali e le altre risultanze patrimoniali sono stati utilizzati per quantificare l'imposta.
La questione relativa alla soppressione della sanzione per omessa dichiarazione ICI è rimasta ferma perché la statuizione favorevole alla contribuente non era stata impugnata dal Comune.
È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è valido, sotto il profilo motivazionale, quando consente al contribuente di identificare il tributo, il periodo, gli immobili o i presupposti impositivi, i criteri di calcolo e le ragioni della pretesa, così da poter contestare efficacemente l'an e il quantum.
- La motivazione non deve necessariamente riportare ogni dettaglio dell'istruttoria né allegare ogni documento richiamato, se il contenuto dell'atto rende comunque comprensibile la pretesa e il contribuente non dimostra una concreta lesione del diritto di difesa.
- Le contestazioni meramente formali assumono rilievo solo quando incidono effettivamente sulla possibilità di conoscere la pretesa o di predisporre una difesa; non è sufficiente dedurre astrattamente la mancanza di un documento o di una formalità.
- Nella valutazione della motivazione occorre distinguere tra la comprensibilità iniziale della pretesa, che riguarda la validità dell'avviso, e la verifica della fondatezza dei fatti e dei calcoli, che appartiene alla fase contenziosa.
- Una statuizione non impugnata dalla parte interessata può passare in giudicato e restare ferma anche se la decisione complessiva viene cassata per altri motivi, come accaduto per le sanzioni.
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