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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Curatela fallimentare - Legittimazione processuale - Erede del rappresentante - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha riassunto il giudizio tributario dopo la cassazione con rinvio della precedente sentenza, sostenendo di essere legittimato ad agire quale erede dell'ex legale rappresentante della società fallita e a causa dell'inerzia del curatore fallimentare. La controversia riguardava la legittimità di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2008, con cui erano state disconosciute note di credito ed era stata contestata un'indebita detrazione IVA di euro 34.314,03. L'Agenzia delle Entrate aveva eccepito l'inammissibilità dell'intervento e della successiva riassunzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile la riassunzione. In base all'art. 43 della legge fallimentare, nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento la legittimazione processuale spetta esclusivamente al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Il fallito o altri soggetti possono intervenire solo nei casi eccezionali previsti dalla legge, tra cui le questioni rilevanti per un'eventuale bancarotta o una reale inerzia degli organi fallimentari. Nel caso concreto la curatela aveva già coltivato il giudizio nei gradi di merito ed era stata informata del ricorso per Cassazione, sicché non era dimostrata un'inerzia legittimante l'iniziativa del ricorrente. Inoltre, M. D. non aveva documentato la propria qualità di erede. La causa è quindi terminata senza esame delle contestazioni tributarie e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritti patrimoniali del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

    La legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento spetta al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Il fallito o soggetti a lui collegati non possono sostituirsi al curatore, salvo ipotesi eccezionali.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'ammissibilità dell'intervento volontario del soggetto che si dichiarava erede, in assenza dei presupposti processuali richiesti.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    La norma riguardava il termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento. La questione era stata accolta nei precedenti gradi, ma non è stata esaminata nel merito dalla decisione finale, che ha definito il giudizio per inammissibilità della riassunzione.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24028 del 3 ottobre 2018

    La legittimazione processuale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia.

    La mera mancata prosecuzione di una controversia da parte della curatela non dimostra necessariamente inerzia: può riflettere una valutazione di non convenienza o la mancanza di autorizzazione del giudice delegato. In tali casi il fallito o un suo erede non acquisisce la legittimazione a impugnare o riassumere il giudizio.

Massime di principio

  • Quando una società è dichiarata fallita, le controversie patrimoniali comprese nel fallimento devono essere gestite dal curatore, non dal precedente amministratore, liquidatore, socio o dai suoi eredi.
  • La legittimazione del fallito o di soggetti a lui collegati è eccezionale e richiede una specifica base normativa oppure la prova di una concreta inerzia o disinteresse della curatela; la semplice mancata costituzione in un determinato grado non è sufficiente.
  • Prima di agire in giudizio occorre verificare e documentare l'autorizzazione del giudice delegato e, se si agisce come erede, produrre la prova formale della successione, del decesso e della qualità ereditaria.
  • Se la curatela ha già partecipato ai giudizi precedenti o ha valutato la convenienza di proseguire la controversia, il soggetto fallito non può sostituirsi ad essa per tutelare interessi patrimoniali della società.
  • L'assenza di legittimazione processuale può essere eccepita dalla controparte e rilevata d'ufficio dal giudice; in tal caso il ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame delle questioni sostanziali o tributarie.

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