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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa al 2005, sostenendo: la nullità della cartella per mancato invio dell'avviso bonario ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e 6 della legge n. 212/2000; la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, per la perdita dei benefici sulle sanzioni e sugli interessi; nonché la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, nel caso di controllo automatizzato fondato su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione, non è necessario un previo accertamento né l'invio dell'avviso bonario quando non emergano errori o incertezze, ma soltanto il mancato pagamento di imposte regolarmente dichiarate. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Di conseguenza, non spettava la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, collegata al pagamento entro trenta giorni dall'avviso bonario. È stata inoltre esclusa l'invalidità della cartella per mancata sottoscrizione, essendo sufficiente che l'atto sia riferibile all'autorità competente e conforme al modello ministeriale. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 3.500 euro per ciascuna parte resistente.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    "l'amministrazione finanziaria procede [...] alla liquidazione delle imposte [...] dovuti [...] in base alle dichiarazioni presentate"

    Il controllo automatizzato può basarsi sui dati della dichiarazione e sulle informazioni dell'anagrafe tributaria. Se rileva soltanto il mancato pagamento di somme dichiarate e non pagate, non richiede un previo atto di accertamento né necessariamente l'avviso bonario.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Prevede, per l'IVA, un analogo meccanismo di liquidazione e controllo automatizzato delle dichiarazioni.

  • Art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212/2000

    "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    Il contraddittorio o la comunicazione preventiva non sono necessari in ogni iscrizione a ruolo derivante dalla dichiarazione, ma solo quando il controllo evidenzi incertezze rilevanti o risultati diversi da quelli dichiarati.

  • Art. 2 del d.lgs. n. 462/1997

    La riduzione delle sanzioni presuppone il pagamento dell'imposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. Se l'avviso non era dovuto, il beneficio specifico non può essere invocato.

  • Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale; la mancata sottoscrizione del funzionario o dell'esattore non determina automaticamente l'invalidità quando l'atto è comunque riferibile all'autorità competente.

  • Cass. trib., 22 aprile 2015, n. 8154

    Richiamata per confermare che la comunicazione preventiva non è generalizzata, ma dipende dalla presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • Cass. trib., Sez. V, ordinanza 29 agosto 2018, n. 21290

    Richiamata per affermare che la mancata sottoscrizione della cartella non ne comporta l'invalidità se è certa la riferibilità dell'atto all'amministrazione competente.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, se l'amministrazione si limita a riscuotere imposte, ritenute o contributi indicati nella dichiarazione ma non versati, la cartella può essere emessa senza previo avviso bonario.
  • L'avviso bonario diventa rilevante quando il controllo corregge la dichiarazione o evidenzia errori, incongruenze o incertezze su aspetti fiscalmente rilevanti.
  • La mancata ricezione dell'avviso bonario non comporta automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se la comunicazione fosse effettivamente obbligatoria nel caso concreto.
  • La riduzione delle sanzioni collegata all'avviso bonario presuppone sia l'obbligo di invio della comunicazione sia il pagamento entro il termine previsto; non spetta automaticamente quando l'avviso non era dovuto.
  • La mancata sottoscrizione della cartella, da sola, non è normalmente sufficiente a invalidarla se l'atto identifica chiaramente l'autorità emanante ed è conforme al modello previsto dalla legge.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale distinguere tra semplice omesso versamento di somme dichiarate e rettifica o correzione della dichiarazione: solo nel secondo caso è più probabile che sorga l'obbligo di una comunicazione preventiva.

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