Sentenza del 14/05/2019 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
La comunicazione di decadenza dell'istanza di rimborso dell'Ufficio Dogane, in risposta a richiesta di riscontro avanzata dal contribuente in materia di accisa sul gas, non è atto impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la comunicazione impugnata non costituisce un atto autonomamente impugnabile tra quelli previsti dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992. La risposta dell'Ufficio si limitava a fornire informazioni contabili e indicazioni sulle modalità di rimborso e non produceva una lesione immediata e definitiva della posizione del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto all'Ufficio una verifica dei dati contabili relativi al credito d'imposta, per valutare se riportarlo, trasferirlo presso un'altra provincia oppure chiederne il rimborso. L'Ufficio aveva risposto fornendo dati contabili e informazioni sulle modalità di rimborso. La società ha impugnato tale comunicazione ritenendola sostanzialmente una dichiarazione di decadenza o un diniego del rimborso. Il giudice ha invece ritenuto che la comunicazione avesse natura meramente informativa e consultiva, senza contenere un provvedimento espresso di diniego o di decadenza.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
Sono impugnabili solo gli atti espressamente previsti dalla norma, o comunque gli atti che abbiano natura sostanzialmente impositiva o definitivi effetti lesivi. Una comunicazione meramente informativa, priva di un diniego espresso o di una determinazione definitiva, non rientra tra gli atti impugnabili.
Massime di principio
- Una comunicazione dell'amministrazione finanziaria è impugnabile quando contiene una decisione definitiva e immediatamente lesiva, come un diniego espresso, una decadenza formalmente dichiarata o una pretesa tributaria determinata.
- Le risposte che si limitano a fornire dati contabili, chiarimenti, consulenza o informazioni sulle procedure non sono normalmente autonomamente impugnabili.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare se l'atto incida concretamente e in via definitiva sulla posizione del contribuente oppure abbia natura soltanto interlocutoria o preparatoria.
- Una richiesta di verifica o di quadratura contabile finalizzata a consentire al contribuente di scegliere tra riporto, trasferimento o rimborso non equivale, di per sé, a una domanda definitiva di rimborso né genera automaticamente un provvedimento di diniego.
- L'impugnazione di un atto non compreso nell'art. 19 del D.lgs. 546/1992 può comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se la comunicazione proviene dall'amministrazione finanziaria.
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