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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 109 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Frode carosello - Obbligo diligenza - Sussiste - Giudizio penale - Decisione cautelare - Giudizio tributario - Efficacia - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società la partecipazione a una frode carosello IVA relativa all'acquisto e alla rivendita di autovetture. La società aveva detratto l'IVA indicata in fatture emesse da soggetti ritenuti società cartiere o società filtro, che acquistavano i veicoli senza IVA e li rivendevano con applicazione dell'imposta, consentendo il cosiddetto salto d'imposta. L'Ufficio fondava la contestazione su diversi elementi presuntivi: l'inidoneità operativa dei fornitori, l'assenza di adeguata struttura personale e strumentale, i passaggi di proprietà registrati tardivamente, l'utilizzo anomalo della causale conto vendita, i ricarichi inferiori rispetto a quelli praticati con fornitori reali, il maggiore volume di acquisti dalle società cartiere e il vantaggio concorrenziale derivante dall'evasione. La società sosteneva invece la realtà delle operazioni, la propria buona fede, la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti e l'assenza di prove sufficienti della consapevole partecipazione alla frode.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione. Ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare sia l'inserimento delle operazioni in una frode IVA sia la consapevolezza, o quantomeno la colpevole ignoranza, della società. La contribuente, quale operatore professionale, avrebbe dovuto effettuare verifiche minime sui fornitori e sull'origine e titolarità dei veicoli; la mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è stata ritenuta sufficiente. Il provvedimento penale cautelare di annullamento del sequestro non ha vincolato il giudice tributario, in ragione dell'autonomia tra giudizio penale e tributario. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché nuova in appello, la contestazione relativa a un presunto errore matematico dell'Ufficio. L'avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo, con recupero dell'IVA di circa 250.490 euro e condanna della società alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 5.000 euro per il primo grado e 6.000 euro per l'appello.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. 633/1972

    La detrazione dell'IVA può essere negata quando l'operatore detrae imposta relativa a operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in un meccanismo fraudolento di evasione.

  • Art. 54, comma 3, del D.P.R. 633/1972

    Consente all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento IVA anche su elementi acquisiti nell'ambito di controlli e indagini riguardanti soggetti terzi.

  • Art. 39, comma 1, lettera c), del D.P.R. 600/1973

    Legittima l'accertamento basato su presunzioni e dati risultanti da indagini fiscali, purché gli elementi siano idonei a sostenere la ricostruzione dell'Ufficio.

  • Art. 2697 del Codice civile

    Ripartisce l'onere della prova tra le parti. In materia di frodi IVA, l'Ufficio deve provare gli elementi oggettivi della frode e gli indizi della consapevolezza del cessionario; il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l'adozione della normale diligenza.

  • Art. 7 della Legge 212/2000

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari e disciplina il richiamo ad altri documenti. Nel caso concreto, l'eccezione relativa alla mancata allegazione degli atti richiamati per relationem è stata respinta.

  • Art. 20 del D.Lgs. 74/2000

    Stabilisce l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario. Una decisione penale, e a maggior ragione un provvedimento cautelare fondato su una valutazione sommaria, non vincola il giudice tributario.

  • Art. 7 del D.Lgs. 546/1992

    Prevede limitazioni ai mezzi di prova nel processo tributario, tra cui il divieto della prova testimoniale; ciò contribuisce all'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.

  • Art. 57 del D.Lgs. 546/1992

    Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio. La contestazione dell'errore matematico dell'accertamento, proposta per la prima volta in appello, è stata dichiarata inammissibile.

  • Art. 5 del D.Lgs. 218/1997

    Riguarda l'invito al procedimento di accertamento con adesione; la società ha lamentato l'assenza di un contraddittorio preventivo, ma tale doglianza non ha impedito la conferma dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello IVA, il giudice può valorizzare una pluralità di indizi oggettivi e convergenti, anche riferiti a rapporti commerciali e fornitori di soggetti terzi.
  • Un operatore professionale non può limitarsi a controllare la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti: deve svolgere verifiche ragionevoli sull'affidabilità dei fornitori, sulla loro effettiva operatività e sulla provenienza dei beni.
  • La consapevolezza della frode può essere desunta da anomalie commerciali quali prezzi o ricarichi anomali, passaggi di proprietà tardivi, documenti di trasporto incoerenti, fornitori privi di struttura e rapporti diretti con il reale cedente.
  • La detrazione dell'IVA può essere negata anche quando la merce è stata effettivamente consegnata, se il fornitore indicato in fattura è un soggetto interposto o se l'acquirente sapeva, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza, di inserirsi in una frode.
  • La regolarità contabile e la tracciabilità dei pagamenti, da sole, non dimostrano la buona fede del contribuente, perché possono coesistere con operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Un provvedimento penale cautelare, come l'annullamento di un sequestro preventivo, non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario; il giudice fiscale valuta autonomamente gli elementi disponibili secondo le regole proprie del processo tributario.
  • Le contestazioni di fatto e gli errori di calcolo devono essere sollevati tempestivamente nel primo grado di giudizio; proporli per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre verifiche documentate sui fornitori, visure e bilanci, prove della disponibilità dei veicoli, documenti di trasporto coerenti, tracciabilità dei passaggi di proprietà e una giustificazione economica dei prezzi applicati.

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