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Sentenza

Sentenza del 14/05/2019 n. 110 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Concessioni governative - Apparecchiature terminali - Servizio radiomobile terrestre - Amministrazione comunale - Obbligo pagamento - Sussiste - Tariffa - Esenzioni - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato che il Comune, negli anni 2003-2005, aveva versato la tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali del servizio radiomobile applicando la tariffa prevista per le utenze residenziali anziché quella per le utenze affari. Il Comune contestava innanzitutto l'assoggettabilità stessa alla tassa, sostenendo che le modifiche normative del 2003 avessero eliminato il presupposto impositivo, e invocava inoltre l'esenzione prevista per determinati enti pubblici. In subordine chiedeva l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio dopo l'intervento della Corte di Cassazione, ha confermato che l'uso dei telefoni cellulari da parte del Comune è soggetto alla tassa governativa. Ha stabilito che deve essere applicata la tariffa prevista per le utenze affari, poiché i cellulari comunali sono ragionevolmente utilizzati per la cura di affari istituzionali. Ha escluso l'esenzione, ritenendo che l'art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972 riguardi esclusivamente ONLUS, società sportive dilettantistiche e movimenti o partiti politici, e non le amministrazioni comunali. Tuttavia, ha ritenuto non applicabili le sanzioni, riconoscendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa, anche alla luce della prassi amministrativa contraddittoria. Sono stati respinti sia l'appello principale dell'Agenzia delle entrate sia l'appello incidentale del Comune, con conferma integrale della sentenza impugnata e compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972

    Prevede la tassa sulle concessioni governative per la licenza o il documento sostitutivo relativo all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

    La norma continua a rendere imponibile l'uso dei telefoni cellulari anche dopo le modifiche normative del 2003. Per i Comuni si applica la tariffa prevista per le utenze affari.

  • Art. 160 del D. Lgs. n. 259/2003

    La relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del citato d.lgs. n. 259/2003.

    La disposizione ha mantenuto il presupposto della tassa, nonostante l'abrogazione della precedente disciplina contenuta nel Codice postale.

  • Art. 13-bis del D.P.R. n. 641/1972

    L'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative è espressamente prevista soltanto per le ONLUS, le società sportive dilettantistiche e, nei casi indicati, i movimenti o partiti politici.

    Essendo una norma agevolativa, è soggetta a stretta interpretazione e non può essere estesa ai Comuni o alle altre amministrazioni locali in assenza di un'espressa previsione.

  • Art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997

    Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni.

    Le sanzioni possono essere disapplicate quando esiste una concreta e obiettiva incertezza interpretativa. Nel caso esaminato, tale incertezza è stata riconosciuta per la prassi amministrativa contraddittoria.

  • Risoluzione ministeriale n. 158 del 16 ottobre 2001

    Sono utenze affari quelle delle società commerciali e di chiunque altro cura i suoi affari o interessi con l'apparecchiatura radiomobile.

    La distinzione tra utenza residenziale e utenza affari dipende dall'attività svolta normalmente dall'utente e dall'utilizzo dell'apparecchio.

  • Risoluzione ministeriale n. 109 del 4 agosto 2004

    Anche un'azienda sanitaria locale è titolare di utenza affari.

    Gli enti pubblici non statali che utilizzano telefoni cellulari per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali rientrano nella categoria delle utenze affari.

  • Risoluzione ministeriale n. 55 del 3 maggio 2005

    Un ente non appartenente all'amministrazione statale non è esentato dalla tassa e la tariffa da applicare è quella prevista per utenze affari.

    Gli enti territoriali e gli altri enti pubblici non statali sono soggetti alla tassa e devono applicare la tariffa affari.

Massime di principio

  • L'uso di telefoni cellulari o apparecchiature terminali radiomobili da parte di un Comune o di altro ente pubblico non statale resta soggetto alla tassa sulle concessioni governative, salvo una specifica esenzione prevista dalla legge.
  • Per le utenze intestate a enti territoriali e utilizzate per finalità istituzionali deve essere applicata, in via ordinaria, la tariffa prevista per le utenze affari e non quella residenziale.
  • Le esenzioni tributarie, in quanto norme agevolative, non possono essere estese analogicamente a soggetti non espressamente indicati dalla legge.
  • L'abrogazione o la modifica di una disposizione non elimina necessariamente un tributo se il relativo presupposto è stato riprodotto in una normativa successiva.
  • Anche quando il tributo è dovuto, le sanzioni possono essere escluse se il contribuente dimostra un'obiettiva e concreta incertezza normativa, soprattutto in presenza di orientamenti amministrativi ufficiali contraddittori.
  • Le indicazioni amministrative possono rilevare per escludere la colpevolezza e le sanzioni, ma non possono introdurre autonomamente un'esenzione o derogare al presupposto impositivo previsto dalla legge.

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