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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16318/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, per l’erronea imputazione all’anno d’imposta 2004 di costi che l’Ufficio riteneva di competenza del 2003, con recupero di maggiore imposta e sanzioni. La CTP e poi la CTR avevano ritenuto la violazione sostanzialmente neutra o formale, valorizzando l’assenza di un diverso reddito imponibile e la possibilità di sanatoria/compensazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello e, separatamente, giudizio di revocazione straordinaria della medesima decisione; la società ha poi impugnato la sentenza resa nel giudizio di revocazione. Nei motivi di ricorso la società ha contestato: la mancata indicazione, nell’istanza di revocazione, del giorno e della modalità di scoperta del dolo; il difetto di interesse a proporre revocazione; l’insussistenza dei presupposti del dolo del giudice; e, nel merito, la violazione del principio di inerenza/competenza in materia di imputazione temporale dei costi. L’Agenzia, nel ricorso avverso la sentenza originaria, ha dedotto violazione delle norme tributarie sull’imputazione dei costi, sostenendo che il giudice di merito avesse impropriamente operato una compensazione giudiziale e avesse trascurato il carattere inderogabile delle regole di competenza.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha respinto il ricorso della società avverso la sentenza che aveva accolto la revocazione straordinaria, ritenendo infondati i motivi relativi a presunti vizi della domanda di revocazione, all’interesse ad agire e ai presupposti del dolo del giudice; ha inoltre ritenuto infondato il motivo di merito sull’imputazione dei costi, affermando la rigorosa inderogabilità delle regole di competenza temporale e la separazione tra tale tema e il principio di inerenza, nonché la possibilità per il contribuente di agire per il rimborso dell’eventuale maggior imposta. Quanto al ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza originaria, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era stata revocata e la decisione sulla revocazione aveva ormai definito la questione. Le spese sono state poste a carico della società per il ricorso respinto, mentre per il secondo è stata disposta la compensazione; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato per il ricorso della società, mentre non per l’Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte ne applica in via analogica il meccanismo di riunione dei ricorsi connessi, anche se aventi ad oggetto provvedimenti diversi ma tra loro collegati.

  • art. 377 c.p.c.

    La mancata comunicazione dell’avviso d’udienza è stata ritenuta superabile, in concreto, per sopravvenuto difetto di interesse sul primo ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è stato riconosciuto ove la parte persegua l’eliminazione di una decisione sfavorevole sul debito tributario; l’eccezione di difetto di interesse è stata respinta perché meramente fattuale ed eventuale.

  • art. 398 c.p.c.

    La Corte ritiene inammissibile la censura che non si confronta con la decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze già svolte contro il ricorso per revocazione.

  • art. 395, n. 6, c.p.c.

    Per la revocazione straordinaria è sufficiente l’accertamento con giudicato del dolo del giudice o di un componente del collegio; non occorre dimostrare che il dolo abbia necessariamente alterato il contenuto della decisione.

  • art. 402 c.p.c.

    Una volta revocata la sentenza originaria e definita la questione nel giudizio di revocazione, l’impugnazione della sentenza ormai revocata è priva di interesse ed è inammissibile.

  • art. 109 TUIR

    La Corte esclude che il principio di inerenza consenta di derogare alle regole di imputazione temporale dei componenti negativi, che restano autonome e inderogabili.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato in relazione al principio di competenza, che regola l’imputazione temporale dei costi e non può essere liberamente disatteso dal contribuente.

  • art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986

    Le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili: il contribuente non può scegliere un esercizio diverso da quello di competenza per alterare il risultato della dichiarazione.

  • art. 1 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato dall’Agenzia in relazione alla sanzionabilità della violazione delle regole di imputazione dei costi.

  • art. 2935 c.c.

    Il rimborso della maggiore imposta versata in conseguenza del corretto recupero dei costi può essere chiesto nei limiti della prescrizione ordinaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente nel ricorso respinto; non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano in regime di prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Le regole di imputazione temporale dei componenti negativi nel reddito d’impresa sono inderogabili: il contribuente non può scegliere liberamente l’esercizio in cui dedurre un costo se ciò altera il risultato della dichiarazione.
  • Il principio di inerenza attiene alla riferibilità del costo all’attività d’impresa, ma non consente di derogare al principio di competenza temporale.
  • La corretta imputazione di un costo a un esercizio diverso da quello di competenza non diventa lecita per il solo fatto che l’effetto complessivo sul reddito possa apparire neutro; il recupero fiscale resta legittimo e l’eventuale tutela del contribuente passa attraverso il rimborso.
  • La revocazione straordinaria per dolo del giudice richiede l’accertamento giudiziale del comportamento doloso del giudicante o di un componente del collegio; non è necessario dimostrare che il dolo abbia certamente determinato un contenuto decisorio diverso.
  • L’interesse ad agire sussiste quando la parte mira a rimuovere una decisione che incide sul proprio debito tributario; è insufficiente un pregiudizio solo ipotetico o di mero fatto.
  • Quando una sentenza è stata revocata e la revocazione è confermata in cassazione, l’impugnazione della decisione originaria revocata diviene priva di interesse e va dichiarata inammissibile.
  • Il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata rende inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già dedotte contro l’atto introduttivo o contro il giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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