Cassazione Civile, Ordinanza n. 26261/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica del classamento catastale di un'abitazione. La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento ottenendone l'annullamento in primo grado; la Commissione Tributaria Regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di norme sul classamento e sulla procedura DOCFA, sostenendo che la procedura non fosse utilizzabile nel caso concreto, poiché la rettifica sarebbe dipesa da una diversa distribuzione degli spazi interni, e che quindi il ricorso introduttivo della contribuente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione delle norme sul contenuto motivazionale degli atti amministrativi e tributari, censurando la valutazione della CTR circa l'insufficiente motivazione dell'avviso di rettifica del classamento. La contribuente si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché prospettava una questione di inammissibilità del ricorso non prevista da specifica disposizione normativa e, soprattutto, perché non colpiva le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sia sul difetto di motivazione dell'avviso sia sull'accertamento di fatto circa l'insussistenza dei requisiti per il classamento in categoria A/1. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché indirizzato solo contro una delle rationes decidendi, senza censurare l'ulteriore autonoma ratio relativa alla prova, fornita dalla contribuente, della correttezza del classamento originario; inoltre tale accertamento di fatto è stato ritenuto non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e ha escluso l'applicazione del contributo unificato in misura aggiuntiva per la soccombenza dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'ambito della procedura DOCFA e del classamento catastale, ma la Corte non ne ha accolto l'interpretazione estensiva proposta.
art. 20 r.d.l. n. 652 del 1939
Invocato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo, senza che la Corte riconoscesse una base normativa a tale eccezione.
Richiamato per contestare l'uso della procedura DOCFA nel caso concreto; la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione dell'Amministrazione.
art. 38, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata nel primo motivo in relazione al classamento, ma non decisiva ai fini dell'esito del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di denunciata violazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sulla motivazione dell'atto amministrativo.
Richiamato per contestare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di rettifica del classamento.
art. 1 d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
Invocato quale parametro della motivazione e della procedura di classamento catastale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la censura che attinge solo una delle basi della decisione non è idonea a determinarne la cassazione.
- Non può essere accolta una doglianza che presupponga un'inammissibilità del ricorso introduttivo non espressamente prevista da una disposizione normativa, specie se costruita su un'interpretazione eccentrica delle norme del settore.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, se coerentemente motivate e non specificamente censurate nei limiti consentiti, non sono sindacabili in cassazione.
- Nel contenzioso sul classamento catastale, la censura sulla motivazione dell'avviso non è sufficiente se la decisione di merito si fonda anche sull'accertamento, non specificamente contestato, della mancanza dei requisiti per la categoria attribuita.
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