Cassazione Civile, Ordinanza n. 25422/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Alcuni contribuenti avevano separatamente impugnato avvisi di accertamento e atti di contestazione di sanzioni relativi ai periodi d’imposta 2006 e 2008. L’Ufficio, sulla base di documentazione proveniente dalla c.d. "lista Falciani" trasmessa dall’amministrazione francese e riferita a rapporti presso la banca HSBC di Ginevra, aveva contestato la disponibilità di attività finanziarie estere, applicando la presunzione di redditività prevista dall’art. 4 d.l. n. 167/1990 e le sanzioni dell’art. 5 del medesimo decreto. La CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo inutilizzabile la fonte probatoria perché acquisita illecitamente; la CTR aveva invece rigettato l’appello dell’Ufficio, ma non per inutilizzabilità in senso stretto, bensì perché la documentazione sarebbe stata solo un indizio non sufficiente, in mancanza di riscontri bancari ulteriori, e comunque non tale da provare la soggettività passiva dei contribuenti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la documentazione fosse idonea come indizio grave e che anche un solo indizio può fondare la prova presuntiva in materia tributaria; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe valutato gli elementi specifici contenuti nella lista (importi, rendimento, qualità dell’investitore, rapporti tra intestatari); 3) violazione degli artt. 190 c.p.p. e 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che nel processo tributario non operi un generale principio di inutilizzabilità delle prove per le modalità di acquisizione, salvo specifiche previsioni di legge o violazione di diritti del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché valuti la portata indiziaria della documentazione prodotta dall’Ufficio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati in materia di accertamento tributario basato su presunzioni e su elementi indiziari, perché ha escluso che la documentazione potesse fondare l’accertamento solo in ragione della sua origine, o perché non corroborata da ulteriori riscontri, mentre in materia tributaria può essere sufficiente anche un unico indizio preciso e grave, se idoneo secondo criteri di ragionevolezza e probabilità. Il terzo motivo è rimasto assorbito perché la sentenza impugnata aveva comunque deciso la controversia sul piano dell’insufficienza probatoria e non su una autonoma regola di inutilizzabilità.
Norme richiamate
In materia tributaria la prova presuntiva può essere fondata anche su un solo indizio, purché preciso e grave e idoneo a rendere probabile il fatto ignoto secondo criteri di ragionevolezza.
L’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma può assolvere l’onere anche mediante elementi indiziari dotati di sufficiente forza probatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare violazioni di legge nella valutazione della prova e nell’applicazione delle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro dedotto per censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
L’eccezione di inammissibilità è stata esclusa perché le decisioni di primo e secondo grado erano fondate su ragioni di fatto diverse.
La Corte ha richiamato la norma solo nel motivo di ricorso, escludendo che nel processo tributario operi un principio generale di inutilizzabilità delle prove analogo a quello penale.
art. 38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È stata richiamata come base della presunzione di redditività collegata alle disponibilità finanziarie estere.
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con l. 4 agosto 1990, n. 227
Prevede la presunzione di redditività applicata dall’Ufficio alle disponibilità finanziarie detenute all’estero.
art. 5, commi 4 e 6, d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con l. 4 agosto 1990, n. 227
Regola il regime sanzionatorio applicato in caso di violazione degli obblighi relativi alle attività finanziarie estere.
Massime di principio
- In materia tributaria l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento anche su elementi meramente indiziari, purché non inutilizzabili per legge o per violazione di diritti del contribuente.
- Ai fini della prova presuntiva ex art. 2729 c.c. non è necessario un concorso plurimo di indizi: anche un solo indizio può essere sufficiente se preciso, grave e logicamente idoneo a rendere probabile il fatto da provare.
- La valutazione della prova indiziaria deve avvenire secondo criteri di ragionevolezza e probabilità, non di necessità assoluta.
- Nel processo tributario non esiste un generale divieto di utilizzazione degli elementi acquisiti in sede amministrativa o investigativa, salvo che una specifica norma ne imponga l’inutilizzabilità o che l’acquisizione abbia violato un diritto del contribuente.
- Quando la decisione di merito esclude la pretesa fiscale per insufficienza probatoria degli indizi, il giudice di legittimità può cassare la sentenza se la CTR non ha correttamente applicato il principio di sufficienza del singolo indizio grave e preciso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25316/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2021 del 20/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →