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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25258/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a IRPEF 2004, che la contribuente assumeva nullo per mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta. In appello la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto del ricorso. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e degli artt. 111 Cost., 113 e 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto nuova in appello la richiesta di deposito dell'originale della cartella, mentre essa sarebbe stata già formulata in primo grado; sosteneva inoltre che l'originale fosse necessario per verificare la firma sulla cartolina di ricevimento e la regolarità della notifica, e che l'art. 23 d.lgs. 546/1992 richiederebbe il deposito di documenti e non di fotocopie; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la CTR avrebbe male interpretato la documentazione in atti, ritenendo provata la notificazione della cartella; (3) violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992, 115 c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. e 26 d.P.R. 602/1973, per asserita motivazione apparente sulla mancanza di prova dei poteri del messo notificatore. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero per difetto di legittimazione passiva, ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulativo e comunque infondato, affermando che per provare la notifica della cartella ex art. 26 d.P.R. 602/1973 non è necessaria la produzione dell'originale ma basta la matrice o copia della cartella con la relata di notifica; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la doglianza non investiva un vero vizio di motivazione nei limiti del "minimo costituzionale" e, per quanto riguarda il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., che operava la preclusione della doppia conforme. Il ricorso è stato infine rigettato e la contribuente condannata alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della contribuente. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze perché non parte del giudizio di merito e, comunque, non legittimato passivamente dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie fiscali. Nel merito dei motivi, ha escluso la fondatezza delle censure sulla notifica della cartella di pagamento: ha ribadito che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica ex art. 26 d.P.R. 602/1973, non occorre l'originale della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o di copia con la relazione di notifica; ha inoltre precisato che la doglianza sulla valutazione della documentazione non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e che la censura di motivazione apparente non era configurabile, oltre a essere comunque preclusa la denuncia del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per effetto della doppia conforme. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti costituite, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per i principi di ragionevole durata del processo e per la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c.; la Corte lo utilizza anche per escludere che la mera pretesa di deposito dell'originale della cartella comporti violazione del principio di parità tra le parti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte non ne accoglie la censura perché ritiene il motivo inammissibile e comunque infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte osserva che il motivo cumulava censure eterogenee e che, comunque, la questione sulla produzione dell'originale non era decisiva nei termini prospettati.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di deposito di documenti e non di fotocopie; la Corte non lo ritiene decisivo ai fini della prova della notifica della cartella.

  • art. 115 c.p.c.

    "le prove proposte dalle parti"

    La violazione di tale norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dai limiti legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non tali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel principio secondo cui la censura è ammissibile solo nei casi di uso scorretto di prove legali o di attribuzione di piena prova a elementi non legali, non per la sola diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Norma speciale sulla notificazione della cartella esattoriale: la notifica può avvenire direttamente per posta raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di relata di notifica né di intermediazione di soggetti abilitati; per la prova del perfezionamento è sufficiente la matrice o copia della cartella con la relazione di notifica.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato con riferimento all'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento, qualificato come atto pubblico assistito da fede privilegiata quanto alle attestazioni dell'ufficiale postale.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992

    Invocato per denunciare un asserito difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte osserva che la doglianza non coglie una vera mancanza di motivazione nel senso costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte precisa che il vizio è configurabile solo in caso di motivazione apparente, mancante o incomprensibile, non per semplice insufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per i primi due motivi come parametro di violazione di legge; la Corte reputa inammissibili le censure perché in parte attaccano la motivazione o la valutazione di merito più che la violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

    Per il terzo motivo la Corte chiarisce che il vizio di motivazione rilevante ex n. 4 riguarda le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; quanto al n. 5, opera il limite della doppia conforme.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la Cassazione, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere nel merito se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato quale preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, essendo l'appello successivo al 2012 e non essendo state dimostrate diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 300/1999

    Richiamato per affermare il trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, poteri e competenze già facenti capo al Ministero.

  • art. 1 d.m. 28 dicembre 2000

    Richiamato per individuare il dies a quo dell'operatività delle Agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo alla notificazione della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. 602/1973, la prova del perfezionamento della notifica non richiede necessariamente la produzione dell'originale della cartella: può essere sufficiente la matrice o copia della cartella unita alla relata di notifica o alla documentazione postale pertinente.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove illegittimamente disposte d'ufficio o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale natura; non è invece consentito trasformare tale doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito istruttorio.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie che integrano la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • Nel processo tributario, dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente legittimato passivamente nelle controversie relative ai rapporti affidati all'Agenzia delle Entrate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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