Cassazione Civile, Ordinanza n. 31743/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e la relativa contribuzione nei confronti di un avvocato iscritto all'Albo forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per l'attività libero-professionale svolta negli anni 2010. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'Istituto, confermando il primo grado che aveva escluso l'obbligo di iscrizione, ritenendo che i redditi percepiti, inferiori a 5.000 euro, costituissero indice di attività occasionale e che mancasse prova, gravante sull'INPS, dell'abitualità dell'attività. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla cassa forense l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività sia abituale, senza che rilevi il limite reddituale dei 5.000 euro, riservato al lavoro autonomo occasionale; assumeva inoltre che, essendo pacifica l'esercizio della professione e non essendo stata contestata l'abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto alla contribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; il superamento della soglia di 5.000 euro è invece rilevante solo per l'attività autonomamente occasionale. La sentenza impugnata, avendo valorizzato il dato reddituale inferiore a 5.000 euro come indizio negativo di abitualità e avendo ritenuto mancante una prova specifica dell'abitualità da parte dell'INPS, è stata considerata espressione di una valutazione di merito non censurabile come violazione di legge. L'INPS è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che esercitano abitualmente attività non soggetta a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato come norma di interpretazione autentica del regime contributivo dei professionisti.
richiamato nel quadro normativo sulla previdenza degli avvocati e sul rapporto con la Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
rileva per il lavoro autonomo occasionale e non per l'attività professionale abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
menzionato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
legittima la dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività, anche se non esclusiva, e non dal solo dato del reddito prodotto.
- Il superamento della soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante per qualificare il lavoro autonomo occasionale ai fini contributivi, ma è irrilevante quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
- Nell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale possono assumere rilievo indizi quali iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività e reddito inferiore a 5.000 euro, ma nessun elemento è di per sé decisivo.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire una valutazione di merito sulla sufficienza degli indizi e sulla ripartizione dell'onere probatorio circa l'abitualità dell'attività.
- Chi agisce per l'iscrizione contributiva deve allegare e provare gli elementi che dimostrano l'abitualità dell'attività professionale quando tale requisito sia contestato o non sia univocamente desumibile dai dati disponibili.
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