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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14141/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo relativa al pagamento di un’indennità aggiuntiva di fine servizio spettante agli iscritti al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il lavoratore, ex dipendente AAMS, aveva ottenuto ingiunzione per € 10.730,00; il Fondo aveva proposto opposizione sostenendo che il periodo lavorato presso l’ETI non dovesse essere computato ai fini dell’indennità, perché il dipendente sarebbe stato trasferito all’ETI e non semplicemente distaccato, con conseguente applicazione dell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 e del regolamento del Fondo (d.P.R. n. 1034 del 1984) nel senso sfavorevole al lavoratore. Il ricorso per cassazione lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell’art. 2697 c.c., censurando l’accertamento della Corte d’appello circa il mancato trasferimento definitivo all’ETI e la conseguente rilevanza del servizio reso presso tale ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze nella parte in cui miravano a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dalla Corte territoriale, poiché l’accertamento secondo cui il dipendente non si era mai trasferito definitivamente all’ETI non è riesaminabile in sede di legittimità. Ha però affrontato la questione di diritto relativa alla disciplina applicabile e ha affermato che, per i dipendenti ex AAMS inseriti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e applicati temporaneamente presso l’ETI senza transito definitivo nei ruoli di quest’ultimo, il servizio presso l’ETI va computato ai fini dell’indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. Di conseguenza, il lavoratore aveva diritto all’indennità richiesta e la decisione d’appello che aveva rigettato l’opposizione del Fondo è stata confermata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998

    il personale già appartenente all’AAMS ... fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’ETI

    La disposizione è letta nel senso che i dipendenti ex AAMS inseriti nel ruolo provvisorio e applicati temporaneamente presso l’ETI restano legati al Ministero/ruolo di appartenenza, senza che ciò comporti un trasferimento definitivo all’ETI.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998

    i dipendenti che siano stati trasferiti all’ETI

    Si applica solo ai lavoratori transitati in via definitiva all’ETI; questi, una volta trasferiti, non possono far valere l’indennità per il periodo lavorato presso l’ente secondo la disciplina del Fondo.

  • art. 6 d.P.R. n. 1034 del 1984

    Ai fini della pensione ...

    Il servizio reso presso l’ETI dai dipendenti ex AAMS non definitivamente trasferiti deve essere considerato servizio utile ai fini del computo dell’indennità aggiuntiva di fine servizio.

  • art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981

    È richiamato come norma istitutiva del Fondo di previdenza.

  • art. 5 d.P.R. n. 211 del 1981

    Prevede l’approvazione del regolamento del Fondo mediante d.P.R. n. 1034 del 1984.

  • art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001

    gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio e ad esaurimento del MEF gravano sull’amministrazione di appartenenza

    La Corte lo utilizza per valorizzare la permanenza del legame economico e funzionale con l’amministrazione di appartenenza, anche quando il personale presta servizio presso altra amministrazione.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010

    È richiamato come disposizione in base alla quale il lavoratore è stato poi inquadrato nel ruolo del Ministero dell’Istruzione, momento indicato come cessazione del rapporto con il ruolo provvisorio MEF.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite seguono la soccombenza

    Le spese vengono poste a carico della parte soccombente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte esclude l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la natura pubblica statale della ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura, ritenendo decisivo l’accertamento di fatto già compiuto.

Massime di principio

  • Il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e assegnato temporaneamente all’ETI, senza definitivo transito nei ruoli di quest’ultimo, conserva il collegamento con l’amministrazione di appartenenza ai fini del trattamento di fine servizio e il periodo lavorato presso l’ETI deve essere computato ai sensi del regolamento del Fondo.
  • La disciplina sfavorevole prevista per i dipendenti definitivamente trasferiti all’ETI non si estende a chi sia rimasto nel ruolo provvisorio e abbia prestato servizio presso l’ETI solo in via temporanea.
  • In sede di legittimità non è riesaminabile l’accertamento di merito circa l’assenza del trasferimento definitivo del lavoratore, se la censura mira soltanto a una diversa lettura di documenti e risultanze fattuali.
  • Quando l’ordinamento mantiene gli oneri economici del rapporto presso l’amministrazione di appartenenza, il servizio reso presso altra amministrazione può rilevare anche ai fini di prestazioni previdenziali o di fine rapporto collegate a quel rapporto originario.

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