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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14051/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva prestato attività formalmente alle dipendenze di una società appaltatrice che eseguiva servizi per una società committente. Dopo il licenziamento intimato dall'appaltatrice, un giudizio aveva accertato la non genuinità dell'appalto e dichiarato inefficace il recesso, riconoscendo la lavoratrice alle dipendenze della committente e condannando quest'ultima al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni dovute dal licenziamento fino alla reintegrazione effettiva. La lavoratrice otteneva poi decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate dopo la sentenza di accertamento dell'illiceità dell'appalto e fino alla riammissione in servizio. La società committente proponeva opposizione, che in appello veniva accolta sul rilievo che, per il periodo successivo alla sentenza, occorresse un nuovo atto di costituzione in mora del creditore della prestazione lavorativa, non essendo sufficiente la diffida inviata prima del giudizio. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice denunciava violazione dell'art. 1217 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse confuso la mora debendi con la mora credendi e che, una volta chiesto nel giudizio l'accertamento dell'interposizione illecita e la riammissione in servizio, la costituzione in mora del datore effettivo fosse già contenuta nell'atto introduttivo, senza necessità di ulteriori diffide postume.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la costituzione in mora del creditore della prestazione lavorativa consiste nell'intimazione a ricevere la prestazione, può essere effettuata anche prima del giudizio volto ad accertare l'illecita interposizione di manodopera e, quando il lavoratore nel ricorso introduttivo chieda anche il ripristino del rapporto e la riammissione in servizio, tale atto integra già una valida mora credendi idonea a far decorrere l'obbligo retributivo dal momento previsto dal precedente arresto delle Sezioni Unite. Ha escluso quindi la necessità di un ulteriore atto di costituzione in mora dopo la sentenza di accertamento dell'illiceità dell'appalto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1217 c.c.

    La mora del creditore della prestazione lavorativa consiste nell'intimazione a ricevere la prestazione; può essere validamente effettuata anche prima del giudizio di accertamento dell'illecita interposizione e, se contenuta nel ricorso con richiesta di ripristino del rapporto e riammissione in servizio, non richiede reiterazione dopo la sentenza di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato dedotto come violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 1217 c.c.

  • Cass. Sez. Un. n. 2990/2018

    Richiamata come precedente di principio secondo cui, a seguito della declaratoria giudiziale di illiceità dell'appalto, sorge un obbligo retributivo a carico dell'effettivo datore di lavoro decorrente dalla costituzione in mora.

  • Corte cost. n. 29/2019

    Richiamata in conformità al principio che collega l'obbligo retributivo, dopo l'accertamento dell'illiceità dell'appalto, alla costituzione in mora.

  • Cass. ord. n. 22041/2023

    Richiamata a sostegno dell'affermazione che non occorre un ulteriore atto di costituzione in mora quando questo sia già contenuto nell'atto introduttivo con cui si chiede il ripristino del rapporto.

  • Cass. n. 5788/2023

    Distinta perché riguardava crediti relativi al periodo anteriore alla sentenza, di natura risarcitoria, e un atto di mora intervenuto solo dopo la sentenza, quindi irrilevante per il pregresso.

Massime di principio

  • Nelle controversie per interposizione illecita di manodopera, la mora del creditore della prestazione lavorativa si realizza mediante intimazione a ricevere la prestazione, non mediante richiesta di adempimento propria della mora debendi.
  • Se il lavoratore, nell'atto introduttivo del giudizio, chiede l'accertamento dell'illiceità dell'appalto e la riammissione in servizio presso l'effettivo datore di lavoro, tale atto può integrare già valida costituzione in mora del creditore, idonea a fondare la decorrenza dell'obbligo retributivo dal momento in cui la legge o la giurisprudenza lo collegano all'accertamento giudiziale.
  • Quando la costituzione in mora è già contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non è necessario un ulteriore atto di diffida successivo alla sentenza di accertamento per i crediti retributivi maturati dopo tale decisione.
  • La distinzione tra credito risarcitorio per il periodo anteriore alla sentenza e credito retributivo per il periodo successivo è decisiva ai fini della necessità e dell'efficacia della mora credendi.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneMora
RamiLavoroObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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