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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14039/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, avvenuta nel 2007, di un ramo d'azienda relativo a servizi di back office e gestione del credito, nell'ambito della quale alcuni lavoratori erano stati formalmente trasferiti alla società cessionaria. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande dei lavoratori, ritenendo in parte intervenuta la decadenza dall'impugnazione della cessione e in parte non provata l'illiceità dell'appalto/interposizione di manodopera; per cinque lavoratori aveva inoltre valorizzato un precedente giudicato formatosi su una causa del 2009. La Corte d'appello di Venezia ha invece ritenuto non applicabile la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010 alle cessioni anteriori alla sua entrata in vigore, ha dichiarato nulla e inefficace nei confronti di undici lavoratrici la cessione del ramo d'azienda, ordinando il ripristino del rapporto con la cedente e il risarcimento del danno in forma generica; quanto ai cinque lavoratori rimasti soccombenti, ha accolto l'eccezione di giudicato esterno e ha dichiarato inammissibile la loro domanda. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo che la decadenza introdotta dall'art. 32 l. n. 183/2010 dovesse applicarsi anche alle cessioni perfezionate prima della sua entrata in vigore, e deducendo violazione degli artt. 3 e 24 Cost.; i cinque lavoratori hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, contestando la sussistenza del giudicato esterno e sostenendo che la nuova domanda riguardasse una diversa interposizione illecita di manodopera ex d.lgs. n. 276/2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, confermando il principio per cui la decadenza introdotta dall'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010 non si applica alle cessioni di ramo d'azienda perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei cinque lavoratori, ritenendo che la censura non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e non rispettasse i requisiti di specificità e autosufficienza, specie perché non riportava il contenuto rilevante delle sentenze passate in giudicato né la parte della motivazione avversata. Conseguentemente, la società è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti, e i ricorrenti incidentali sono stati condannati alle spese in favore della società; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010

    "con termine decorrente dalla data del trasferimento"

    La disposizione decadenziale non si applica alle cessioni di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge; il dies a quo indicato dalla norma limita l'ambito di applicazione ai trasferimenti successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 2112 c.c.

    È la norma che disciplina il trasferimento del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda o ramo; la Corte la richiama come fattispecie cui si riferisce la decadenza, ma esclude che il nuovo termine possa operare retroattivamente per i trasferimenti già avvenuti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti sia dalla società sia dai lavoratori.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la norma per rinviare, nella motivazione, a precedenti conformi già ampiamente sviluppati in altra decisione di legittimità.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    È evocato come espressione del bilanciamento intertemporale tra efficacia della nuova decadenza e tutela dell'affidamento del soggetto onerato, quando un termine decadenziale viene introdotto ex novo.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'esistenza del giudicato esterno; la Corte però non entra nel merito della doglianza perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per la corretta interpretazione della portata del giudicato e della domanda; anche qui la Corte non sviluppa una decisione di merito sulla censura.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale sul diverso trattamento delle cessioni anteriori e posteriori alla legge è ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 24 Cost.

    Anche il profilo relativo al diritto di difesa è ritenuto non fondato, perché la disciplina dei presupposti della decadenza rientra nella discrezionalità legislativa.

  • d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29

    È invocato dai lavoratori per sostenere la diversa causa petendi della nuova domanda relativa all'interposizione illecita di manodopera.

  • art. 374 c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento sul valore nomofilattico degli arresti della Corte di cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    È richiamato insieme all'art. 374 c.p.c. per valorizzare la stabilità dei precedenti conformi.

Massime di principio

  • La decadenza introdotta da una norma successiva non si applica, salvo espressa previsione transitoria o inequivoco dato testuale, alle cessioni o ai trasferimenti già perfezionati prima della sua entrata in vigore quando il dies a quo del termine è ancorato dalla legge alla "data del trasferimento".
  • Quando la nuova disciplina decadenziale ha carattere eccezionale e manca una regola transitoria espressa, l'interpretazione deve coordinare il dato letterale con il principio intertemporale che evita di imputare inertezza a chi, al momento del fatto, non era ancora onerato da alcun termine di decadenza.
  • La censura di violazione del giudicato esterno in cassazione è inammissibile se non indica con precisione il contenuto delle sentenze passate in giudicato e non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il giudicato copre non solo il decisum in senso stretto, ma anche gli accertamenti in fatto e in diritto che costituiscono il presupposto logico-giuridico indispensabile della decisione precedente, precludendo il riesame di questioni già definitivamente risolte.
  • La questione di costituzionalità sulla diversa decorrenza di una decadenza per fattispecie anteriori e posteriori all'entrata in vigore della legge può essere ritenuta manifestamente infondata quando la scelta del legislatore rientra nella sua discrezionalità e risponde a un bilanciamento ragionevole tra esigenza di certezza e tutela dell'affidamento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

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