Cassazione Civile, Ordinanza n. 14043/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, addetto alla movimentazione dei mezzi nei cantieri ferroviari, era stato licenziato senza preavviso per giusta causa dopo essere stato ritenuto responsabile di un furto di gasolio consumato in un’area recintata di proprietà del committente della società datrice. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione del licenziamento sia nella fase sommaria sia nella fase di merito ex L. n. 92/2012; la Corte d’appello aveva poi rigettato il reclamo, ritenendo provati i fatti e sufficienti, da soli, a integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c., anche alla luce del rapporto tra datore e committente e della mansione svolta. In cassazione il lavoratore articolava quattro motivi: (1) denunciava vizi motivazionali e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente ampliato la contestazione disciplinare e mal valutato le prove; (2) deduceva l’insussistenza del fatto disciplinare e l’assenza di nesso tra condotta extralavorativa, mansioni e vincolo fiduciario; (3) lamentava violazione del contratto collettivo e della proporzionalità della sanzione, sostenendo che il furto non fosse tipizzato dal CCNL tra le ipotesi di licenziamento; (4) in via subordinata, censurava l’omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla malattia. La società resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e comunque in parte inammissibili per il regime della doppia conforme. Ha inoltre affermato che non vi era omessa pronuncia né indebita estensione della contestazione disciplinare, poiché i fatti ulteriori erano stati considerati solo come elementi di contesto per apprezzare la gravità del comportamento addebitato. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che le previsioni del contratto collettivo in tema di licenziamento disciplinare hanno valore esemplificativo e non vincolano il giudice nella qualificazione della giusta causa, salvo il limite di non applicare una sanzione più grave di quella contrattualmente prevista per la specifica infrazione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché, per i profili di merito e motivazione, tendeva a una rivalutazione dei fatti e risultava in parte preclusa dalla doppia conforme.
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento è stata considerata nozione legale rimessa alla valutazione giudiziale sulla gravità della condotta e sulla compromissione del vincolo fiduciario.
art. 7 L. n. 300/1970
Richiamato nel motivo del ricorrente; la Corte non ne ha ravvisato violazione nella decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia e l’asserito ampliamento illegittimo della contestazione disciplinare.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo del ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la censura perché volta a contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo del ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazione della regola di valutazione delle prove.
art. 360, penult. co., c.p.c.
È stata applicata la preclusione della c.d. doppia conforme al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 100 CCNL
La Corte ha affermato che le ipotesi di licenziamento disciplinare previste dal contratto collettivo hanno valore esemplificativo e non escludono l’autonoma valutazione della giusta causa.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento è una nozione legale: il giudice può accertarla autonomamente anche quando il fatto non sia espressamente tipizzato dal contratto collettivo, purché la condotta sia idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
- Le previsioni del contratto collettivo in materia disciplinare hanno, di regola, funzione esemplificativa e non vincolano il giudice nell’accertamento della giusta causa; resta fermo il limite di non irrogare una sanzione espulsiva più grave di quella prevista per la specifica infrazione contrattualizzata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove; le censure che mirano a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio sono inammissibili.
- La doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado coincidano nella ricostruzione dei fatti.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello affronta la questione sostanziale decisiva e utilizza eventuali ulteriori elementi fattuali solo come contesto valutativo della gravità della condotta contestata.
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