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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14056/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l'estinzione del processo. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma indicata in epigrafe. Il contraddittore ha resistito con controricorso. Successivamente la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese, secondo la disciplina richiamata dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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