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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14073/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da una sanzione amministrativa irrogata in materia di lavoro non regolarizzato. I soggetti destinatari della sanzione avevano proposto opposizione, ma il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività; successivamente, a seguito di pronuncia della Commissione tributaria regionale che aveva declinato la giurisdizione, la Corte d'appello aveva dichiarato a sua volta inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse adottato un approccio eccessivamente formalistico e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU; con il secondo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., assumendo che l'appello non potesse essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di essere fondato su censure di rito, poiché l'atto introduttivo conteneva anche contestazioni di merito avverso la sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'art. 342 c.p.c. ma sul principio di tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, confermando l'orientamento secondo cui, fuori dai casi tassativi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., l'appellante non può limitarsi a dedurre soltanto vizi di rito se intende ottenere l'annullamento di una decisione sfavorevole anche nel merito; l'impugnazione deve devolvere anche le questioni di merito, altrimenti difetta di interesse e si discosta dal modello legale dell'appello. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per denunciare asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte chiarisce che la decisione impugnata non si fondava su una lettura formalistica dell'appello ex art. 342 c.p.c., ma su altro principio processuale.

  • art. 353 c.p.c.

    Individua, insieme all'art. 354 c.p.c., le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice; fuori da tali casi l'appello deve essere deciso nel merito.

  • art. 354 c.p.c.

    Con l'art. 353 c.p.c. delimita in modo tassativo i casi in cui il giudice d'appello può rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative e vanno individuate esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; al di fuori di tali casi, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, eliminando eventualmente il vizio della sentenza impugnata.
  • L'appello che deduca soltanto vizi di rito è ammissibile solo se quei vizi, ove accolti, conducono alla rimessione al primo giudice; se invece non ricorre una delle ipotesi tassative di rimessione, l'appellante deve dedurre anche le questioni di merito, altrimenti il gravame difetta di interesse e non corrisponde al modello legale dell'impugnazione.
  • Nell'interpretare i motivi di ricorso per cassazione occorre confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che colpisca un argomento accessorio o non decisivo è inammissibile.
  • Le norme processuali hanno funzione strumentale alla tutela del diritto di difesa e all'effetto devolutivo dell'appello; non presidiano in astratto la regolarità formale del processo, ma servono a rimuovere un concreto pregiudizio processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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