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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14040/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di un lavoratore subordinato per ottenere differenze retributive maturate tra luglio 2007 e ottobre 2016. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle somme richieste, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. La società aveva proposto appello solo sulla questione della prescrizione, sostenendo che il credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e che, in ragione della stabilità del rapporto di lavoro allora garantita dal sistema sanzionatorio vigente, la prescrizione fosse decorso anche durante il rapporto; secondo la società, essendo il primo atto interruttivo del settembre 2016, sarebbero prescritti i crediti anteriori al settembre 2011. La Corte d’appello aveva respinto il gravame richiamando il principio affermato da Cass. n. 26246/2022. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo che non vi fossero ragioni per mutare l’orientamento tradizionale sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto, anche dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori introdotta dalla L. n. 92/2012; la ricorrente ha affermato che permane una tutela reintegratoria in varie ipotesi di licenziamento e che, quindi, non sarebbe venuto meno un sufficiente metus del lavoratore idoneo a giustificare la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo, rilevando che l’orientamento già espresso dall’ordinanza n. 26246/2022, confermato da successive decisioni della Sezione lavoro e ribadito in una fattispecie analoga (sent. n. 30957/2022), esclude la stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così come ridisegnato dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015. Di conseguenza, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione quinquennale ex artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c. decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro non decorre in corso di rapporto quando il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato dalla riforma dell’art. 18 e dal D.Lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità.

  • art. 2935 c.c.

    Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i crediti non prescritti al 18 luglio 2012, ciò avviene dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • L. 30 maggio 1970, n. 300, art. 18

    La disciplina dei licenziamenti, come modificata dalla L. n. 92/2012, è ritenuta insufficiente a configurare una stabilità del rapporto idonea a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.

  • L. n. 92 del 2012

    La riforma dell’art. 18 è considerata idonea a incidere sul regime di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, facendo venir meno la pregressa stabilità reale.

  • D.Lgs. n. 23 del 2015

    Il contratto a tempo indeterminato disciplinato dal decreto non presenta, secondo la Corte, i presupposti di predeterminazione certa delle cause di risoluzione e di tutela adeguata.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato solo per gli accessori sulle somme dovute al lavoratore nel merito della causa.

  • art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di una precedente decisione in fattispecie analoga.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È posto a base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove la disciplina dei licenziamenti non assicuri una stabilità effettiva e predeterminata del posto di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi non già maturati in prescrizione al momento della riforma decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di rapporto.
  • Per i crediti di lavoro soggetti a prescrizione quinquennale, il momento iniziale della decorrenza va individuato alla luce dell’art. 2935 c.c.; se manca una protezione reale sufficiente a neutralizzare il metus del lavoratore, il diritto non è pienamente esercitabile fino alla fine del rapporto.
  • La riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e il regime del contratto a tutele crescenti possono incidere sul presupposto della stabilità del rapporto, con conseguente mutamento del regime di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi maturati nel corso del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRPrescrizione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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