Cassazione Civile, Ordinanza n. 23122/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione redditi e IVA, ritenendo soggettivamente inesistenti le fatture emesse da un fornitore indicato come privo di una reale struttura imprenditoriale e coinvolto in operazioni fittizie. In primo grado la CTP ha accolto i ricorsi proposti da più soggetti interessati; in appello la CTR ha confermato l'accoglimento, ritenendo che gli elementi raccolti dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la partecipazione consapevole del contribuente alla frode. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente e nullità della sentenza, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché il contribuente avrebbe offerto indici di buona fede e di effettività delle operazioni; con il secondo ha denunciato violazione delle norme su accertamento tributario, prova presuntiva e riparto dell'onere della prova, affermando che, una volta forniti indizi dell'inesistenza delle operazioni, sarebbe spettato al contribuente dare prova contraria, non essendo sufficiente il solo pagamento con assegni o la regolarità contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava su due rationes autonome e comunque non presentava una motivazione apparente; inoltre ha richiamato il limite della doppia conforme quanto ai vizi motivazionali. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e della valutazione probatoria, non consentita in cassazione. La Corte ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, gli elementi sintomatici della frode e la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario; solo dopo tale assolvimento incombe sul contribuente la prova contraria. Sono state poste le spese a carico della ricorrente; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente non è accolta perché la sentenza di merito esponeva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ravvisata alcuna violazione idonea a incidere sulla decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale dedotto per la pretesa motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al ragionamento presuntivo.
Richiamato per la trattazione del ricorso in sede camerale sulla proposta del relatore.
Richiamato come norma sull'accertamento delle imposte dirette, ma la Corte esclude la violazione denunciata perché la doglianza mira a contestare la ricostruzione del fatto.
Richiamato con riguardo all'accertamento IVA, senza che la Corte ravvisi falsa applicazione.
La Corte ribadisce il corretto riparto dell'onere della prova: prima l'Ufficio deve provare l'inesistenza dell'operazione e/o la conoscibilità della frode, poi il contribuente deve fornire prova contraria.
Riguarda il ragionamento presuntivo utilizzabile in giudizio, censurabile solo nei limiti del vizio di sussunzione.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni non conformi ai requisiti legali o il vizio di sussunzione.
In presenza di doppia conforme non sono deducibili in cassazione vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni asseritamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni semplici, sia gli elementi oggettivi della fittizietà sia gli indici da cui desumere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, grava sul contribuente la prova contraria della reale esecuzione dell'operazione o della propria incolpevole ignoranza della frode; la sola regolarità formale della contabilità o l'avvenuto pagamento non sono, di per sé, circostanze concludenti.
- In cassazione la denuncia di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia applicato il ragionamento presuntivo in modo giuridicamente scorretto; non è consentito sostituire alla valutazione del merito una diversa lettura delle risultanze fattuali.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito esprima, anche sinteticamente, una ratio comprensibile e logicamente coerente.
- In presenza di doppia conforme, i vizi motivazionali sono ulteriormente limitati nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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