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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15785/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che la cartella di pagamento alla base del diniego al saldo e stralcio era stata successivamente definita mediante una diversa procedura di definizione agevolata e che, per tale ragione, era venuto meno il presupposto concreto della controversia, con conseguente eliminazione del contrasto tra le parti. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata cd. "saldo e stralcio" prevista per le persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, ai sensi dell'art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018. La domanda riguardava debiti iscritti a cartella di pagamento notificata al contribuente quale obbligato solidale per passività di una società in nome collettivo cessata. L'agente della riscossione aveva rigettato la domanda. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR del Veneto aveva riformato la decisione confermando il diniego. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 1, comma 184, L. n. 145 del 2018, sostenendo che la norma non introducesse una preclusione all'accesso al saldo e stralcio; con il secondo lamentava la violazione degli artt. 3 L. n. 241 del 1990 e 7 L. n. 212 del 2000 per motivazione del diniego ritenuta carente, incongrua e non univoca. Successivamente, il ricorrente chiedeva l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse/cessazione della materia del contendere, poiché la cartella oggetto del diniego era stata definita con altra procedura agevolata ex art. 5 L. n. 130 del 2022 e il relativo giudizio era già stato dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018

    norma istitutiva del cd. saldo e stralcio, richiamata come base della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    disposizione richiamata come parametro di deducibilità dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato dal ricorrente per censurare l'asserita carenza di motivazione del diniego amministrativo.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto impugnato alla luce degli obblighi motivazionali in materia tributaria.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    richiamato per dare atto della costituzione dell'agente della riscossione al solo fine di partecipare all'udienza.

  • art. 5 L. n. 130 del 2022

    richiamato come sopravvenuta definizione agevolata che ha interessato la cartella di pagamento e reso privo di interesse il giudizio sul precedente diniego.

Massime di principio

  • Quando il credito iscritto a ruolo oggetto di diniego a una definizione agevolata viene successivamente definito con altra procedura agevolativa, può sopravvenire la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il precedente diniego.
  • La sopravvenuta eliminazione del presupposto sostanziale della controversia, con venire meno del contrasto tra le parti, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e può giustificare la compensazione delle spese.
  • In presenza di una definizione agevolata successiva che assorbe integralmente la pretesa tributaria controversa, l'esame dei motivi originari di ricorso diviene superfluo.
  • La verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere deve essere compiuta anche in cassazione, e la sopravvenuta carenza di interesse determina la chiusura del giudizio senza decisione sul merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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