Cassazione Penale, Sentenza n. 20575/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo: nullità per mancata trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 (sostengono che la richiesta di discussione orale, inserita nell'atto di appello, fosse valida e che la mancata ammissione abbia leso il diritto di difesa); mancata assunzione di prove decisive (rigetto dell'escussione di vari testi e del responsabile dell'ufficio demanio; rifiuto di rinnovare l'istruttoria e di produrre documenti ritenuti utili); vizi di motivazione sui punti essenziali: qualificazione dello scarico come industriale e non assimilato a domestico, sussistenza dell'abusiva occupazione demaniale nonostante richieste di rinnovo presentate, esclusione dello stato di necessità e delle attenuanti generiche/particolare tenuità, mancato riconoscimento dell'oblazione e contestuale doglianza sulla quantificazione del danno e sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella loro principale sostanza. Ha ritenuto infondato il motivo sulla presunta nullità processuale: la richiesta di discussione orale doveva essere prodotta nei termini e nelle modalità telematiche previste (non poteva essere validamente proposta nell'atto di appello), per cui la decisione cartolare è legittima e non vi è stata lesione del diritto di difesa. Ha altresì ritenuto non decisive le prove richieste in rinnovazione (testimoni, documenti) e non ha censurato la valutazione di merito sulla sussistenza dell'occupazione abusiva del demanio marittimo e dello scarico non autorizzato di acque reflue industriali; ha confermato la responsabilità penale e le statuizioni di condanna, incluse le liquidazioni risarcitorie in favore della parte civile CRIAM. Ha però accolto la censura relativa alla illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento del risarcimento del danno in assenza di quantificazione, affermando che non può sussistere una condizione del genere senza una quantificazione preventiva del danno; resta invece confermata l'obbligazione risarcitoria a carico degli imputati.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
"La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"
La Corte interpreta la norma restrittivamente: la richiesta di discussione orale deve essere tempestiva e prodotta con le modalità telematiche previste (PEC/piattaforme) nei termini stabiliti; un'istanza inserita nell'atto di appello non sostituisce la formale richiesta nei termini e modalità previsti.
art. 16 d.l. n. 179/2012 conv. L. 221/2012 (comma 4)
Richiamata per l'obbligo di comunicazioni e notificazioni per via telematica all'indirizzo PEC: conferma l'interpretazione per cui le istanze devono essere inoltrate tramite canali telematici ufficiali.
Richiama la necessità che l'udienza sia fissata secondo le regole processuali per far decorrere i termini per la richiesta di discussione orale.
La fattispecie di occupazione abusiva del demanio marittimo si realizza anche quando l'occupazione si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio; la responsabilità sorge se manca un valido titolo al momento del controllo.
art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
Sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue; la Corte ha confermato che lo scarico in esame non era autorizzato e non risultava assimilabile alle acque domestiche senza adeguata prova tecnica a carico della difesa.
art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006
Per ottenere l'assimilazione dello scarico alle acque domestiche il soggetto che invoca la deroga deve dimostrare il rispetto dei parametri (densità di allevamento, portata d'acqua): l'onere probatorio grava sulla difesa.
Norma richiamata in relazione all'ammissione e alla revoca di testi: la Corte ha ritenuto che la riproposizione in appello di testi già revocati non fosse necessaria né decisiva.
La Corte d'appello aveva rimosso la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento quando la quantificazione del danno non era stata fatta; la Cassazione ha confermato che non può porsi tale condizione senza adeguata quantificazione.
Criteri per la determinazione della pena: applicati e motivati dalla Corte d'appello; la valutazione del quantum della pena è rimessa al giudice del merito salvo vizio di motivazione.
art. 62-bis e art. 131-bis cod. pen.
Sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che mancassero elementi positivi sufficienti per riconoscerle; la mera incensuratezza non è sufficiente.
Massime di principio
- Le richieste di discussione orale davanti alla Corte d'appello devono essere presentate nei termini perentori previsti (15 giorni liberi prima dell'udienza) e con le modalità telematiche ufficiali (PEC/piattaforme): inserirle nell'atto di impugnazione non le rende valide.
- In assenza di una valida istanza di trattazione orale, la Corte d'appello può decidere con rito cartolare senza violare il diritto di difesa, purché le conclusioni del Pubblico Ministero e delle parti siano state regolarmente comunicate.
- La rinnovazione dell'istruttoria e l'escussione di testi già revocati devono essere motivate dimostrando la decisività delle prove richieste; richieste generiche su complotti o comportamenti della pubblica amministrazione, prive di specificità, possono essere legittimamente respinte.
- L'occupazione continuativa dell'area demaniale oltre la scadenza del titolo costituisce abusiva occupazione (art. 1161 Cod. Nav.) se manca un valido titolo o le condizioni per la proroga provvisoria; la semplice presentazione tardiva della domanda di rinnovo non esclude la responsabilità penale.
- Chi invoca l'assimilazione degli scarichi alle acque domestiche deve fornire la prova tecnica del rispetto dei parametri normativi (densità, portata): l'onere probatorio grava su chi invoca la deroga.
- La scriminante dello stato di necessità o altre giustificazioni richiedono il rispetto dei presupposti legali e non possono essere fondate su elementi che potevano essere posti all'attenzione dell'autorità competente tramite i rimedi amministrativi o giudiziari disponibili.
- La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al pagamento di un risarcimento non quantificato: la condizione richiede una chiara determinazione o quantificazione del danno.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esige elementi di segno positivo che giustifichino un trattamento più favorevole; la mera assenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
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