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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per più censure: 1) erronea determinazione del tempus commissi del delitto (la Corte d'Appello avrebbe individuato la consumazione al 04/03/2016 mentre il ricorrente sosteneva che la data certa fosse il 31/07/2015, data della consegna della documentazione da parte del consulente, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio meno grave anteriore alle modifiche del 2015); 2) omissione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto, con la retrodatazione proposta, il reato sarebbe risultato prescritto al 31/01/2023; 3) mancata prova del dolo specifico e inesistenza del reato, richiamando dichiarazioni di terzi (teste PATISSO Antonio) e l'atteggiamento collaborativo del ricorrente; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità), resa impossibile dall'applicazione di un regime sanzionatorio più grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto tardiva e manifestamente infondata la prima censura sulla data di consumazione, ribadendo il principio secondo cui il delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 ha natura permanente e si consuma con la conclusione dell'accertamento (richiamando precedenti: Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi). Perciò non è possibile retrodatare la consumazione al 31/07/2015, atteso che la documentazione era stata restituita al ricorrente prima dell'inizio della verifica (circostanza documentalmente provata). Anche la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata: il calcolo del termine omette l'aumento di un terzo previsto dal comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000. Le censure sulla sussistenza del reato sono ritenute reiterative e insufficienti rispetto alla motivazione della Corte territoriale (che ha evidenziato la restituzione documentale e il ruolo di amministratore ricoperto dal CAIULO sin dal 2014). Quanto all'art. 131-bis, la mancata applicazione è stata giustificata sia perché si fondava su un presupposto errato (la più grave sanzione) sia perché il motivo era generico e privo delle necessarie allegazioni circa la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili ha natura permanente; l'obbligo di esibizione dura fino alla conclusione del controllo, perciò il momento consumativo è l'esito/conclusione dell'accertamento.

  • art. 6 d.lgs. n. 158/2015

    Richiamato nella censura come norma che ha modificato il regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che le modifiche non siano applicabili retroattivamente rispetto al corretto momento consumativo individuato.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della norma più favorevole nel tempo; la Corte ha ritenuto che, individuato correttamente il momento consumativo, non sussista spazio per l'applicazione delle sanzioni anteriori.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede l'aumento di un terzo del termine di prescrizione per i reati in materia tributaria; la Corte ha rilevato che il calcolo della prescrizione deve tener conto di tale aumento, vanificando l'argomento difensivo sulla sopravvenuta prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva delle allegazioni richieste per dimostrare l'applicabilità dell'istituto, oltre che fondata su un presupposto erroneo (errata applicazione di sanzione più severa).

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021 (Narcisi, Rv. 282340 - 01)

    Precedente interpretativo secondo cui il reato tributario di occultamento delle scritture è permanente e si consuma con la conclusione dell'accertamento; principio richiamato e confermato dalla Corte nella decisione.

Massime di principio

  • Per i reati tributari di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) la consumazione va valutata alla luce della natura permanente del reato: il momento rilevante è la conclusione dell'accertamento, non l'inizio o singoli atti antecedenti.
  • La determinazione del tempus commissi è cruciale per stabilire quale regime sanzionatorio si applica; tuttavia non è ammessa la retrodatazione della consumazione quando la documentazione è stata effettivamente restituita prima dell'inizio della verifica e ciò è documentalmente provato.
  • Il calcolo della prescrizione nei reati tributari deve sempre considerare gli eventuali aumenti di durata previsti dalla normativa speciale (es. aumento di un terzo ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000). Omessi conteggi rendono infondate le doglianze sulla prescrizione.
  • La mera produzione di generiche affermazioni o la riproposizione di censure già esaminate dalla Corte territoriale non è sufficiente in cassazione; bisogna proporre questioni di diritto nuove e adeguatamente motivate.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede una specifica e circostanziata allegazione della particolare tenuità del fatto; un'asserita impedita applicabilità a causa di una (presunta) più grave sanzione non fondata non è idonea a ottenere la non punibilità.
  • Nel contesto societario, la qualifica formale (es. amministratore di diritto) può essere sufficiente per far sorgere responsabilità penale anche quando terzi abbiano materialmente gestito alcune vicende, salvo prova contraria solida e documentata.

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