Cassazione Penale, Sentenza n. 20576/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 10/02/2023 che aveva condannato INGOGLIA per il reato previsto dall'art. 137 d.lgs. n. 152/2006 (esercizio abusivo di un'attività di autolavaggio). Il ricorrente chiedeva l'assoluzione perche' il fatto non costituisce reato, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena ai minimi edittali. Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché connotato da rilievi esclusivamente di merito volti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie (attrezzatura in uso, esercizio dell'attività al momento dell'arrivo degli operanti, modalità di scarico con tubatura in parte interrata) e perche' le questioni relative all'applicazione dell'art. 131-bis, alle attenuanti e alla quantificazione della pena erano prive di confronto critico con la motivazione impugnata. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; resta ferma la condanna di primo grado.
Norme richiamate
art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006
La Corte ha ritenuto che, sulla base delle risultanze di fatto valutate dal Tribunale (attrezzatura per autolavaggio, esercizio concreto dell'attivita' all'arrivo degli operanti, modalita' di scarico con tubatura in parte interrata), ricorressero i presupposti del reato previsto dall'art. 137, sicche' la contestazione e' stata giudicata correttamente configurata in sede di merito.
art. 131-bis cod. pen.
La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis e' stata considerata una questione di merito priva di un confronto critico con la motivazione impugnata; la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza pronunciarsi nel merito sull'applicabilita' della norma.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione e' tenuta a dichiarare inammissibile un ricorso che si limiti a contestare la valutazione degli elementi di fatto operata dal giudice di merito senza indicare vizi di diritto o errori logici nella motivazione.
- Per impugnare con successo in Cassazione una condanna per reati ambientali occorre individuare specifici profili di illegittimità (es. violazione di norme probatorie, vizio di motivazione, errata interpretazione normativa) e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove.
- Le richieste di applicazione di istituti favorevoli (es. art. 131-bis, attenuanti generiche, riduzione pena) devono essere sostenute da argomentazioni giuridiche che mettano in luce un errore di diritto o un'erronea valutazione motivazionale del giudice di merito; altrimenti saranno considerate questioni di fatto/merito inammissibili.
- Chi impugna deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata: e' necessario indicare in che punto e per quali ragioni la motivazione sarebbe viziata, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- In materia di scarichi e attivita' che possono provocare inquinamento, le valutazioni probatorie (materiale, modalita' dell'attivita', impianti utilizzati) sono difficilmente rivedibili in cassazione se non e' dimostrato un vizio formale o di diritto nella decisione di merito.
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