Cassazione Penale, Sentenza n. 20573/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Cassino che l'aveva condannata per costruzione abusiva (artt. 44 e 95 d.P.R. 380/2001) sostituendo la pena detentiva con una ammenda di euro 15.000,00 e ordinando la demolizione del manufatto. Con un unico motivo denunciava violazione dell'art. 157 cod. pen., sostenendo che il reato si era estinto per prescrizione (i lavori sarebbero stati ultimati già nel 2010) e che vi era prova documentale e dichiarativa della prescrizione. La difesa aveva inoltre prospettato l'appellabilità della sentenza nonostante l'ammenda fosse stata applicata in conversione della pena detentiva.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente considerato ammissibile la richiesta di conversione del ricorso in appello formulata dalle parti, ma ha quindi ritenuto che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) e del nuovo assetto delle "pene sostitutive" (art. 20-bis c.p. e richiamo alla legge 689/1981), le sentenze che applicano la sola ammenda (anche se in sostituzione della pena dell'arresto) sono inappellabili ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha altresì precisato che non è consentito alla cassazione rinnovare la valutazione di merito sui fatti (quale la questione della prescrizione dedotta), per cui la censura sulla valutazione probatoria del Tribunale non è esaminabile in sede di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia di primo grado resta efficace.
Norme richiamate
art. 44 e art. 95 d.P.R. 380/2001
Norme che regolano il reato contestato (costruzione abusiva) e costituivano il titolo della condanna di primo grado
art. 157 cod. pen.
Norma che disciplina l'estinzione del reato per prescrizione, oggetto della censura della ricorrente
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità"
La Corte interpreta la disposizione, alla luce della riforma Cartabia, come estendendo l'inappellabilità alle sentenze che applicano la sola ammenda anche se questa è stata inflitta in conversione della pena detentiva
d.lgs. 150/2022 ("riforma Cartabia")
Riforma che ha modificato il sistema delle impugnazioni e il regime sanzionatorio, introducendo fra l'altro le "pene sostitutive" e modifiche rilevanti agli artt. di procedura penale citati; è cardine dell'interpretazione di inappellabilità adottata dalla Corte
art. 20-bis cod. pen.
Introduce il regime delle "pene sostitutive" della reclusione e dell'arresto richiamando la disciplina della legge 689/1981: la Corte ne trae la conclusione che le pene sostitutive sono vere e proprie pene del sistema sanzionatorio e rilevanti per l'appellabilità
legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 53-76)
Disciplina le pene/pene sostitutive (ora richiamate dall'art. 20-bis c.p.); la Corte la utilizza per argomentare che le pene sostitutive sono parte integrante del sistema sanzionatorio
art. 57, terzo comma, I. 689/1981
"la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"
La Corte usa la norma per sostenere che la pena pecuniaria mantiene natura di pena e, con la riforma, ciò rafforza la tesi dell'inappellabilità della condanna alla sola ammenda
art. 66 I. 689/1981
Prevede la revoca delle pene sostitutive in caso di inosservanza delle prescrizioni; la Corte osserva che anche la possibilità di revoca non giustifica l'appellabilità
art. 71 I. 689/1981
Norma richiamata in tema di pena pecuniaria e sue modalità operative; citata dalla Corte nel confronto dottrinale sulla revocabilità
art. 545-bis cod. proc. pen.
Introduce il processo di merito bifasico (fase di responsabilità e fase di determinazione della pena), argomento utilizzato dalla Corte per sostenere che la sostituzione con pene sostitutive appartiene alla fase di merito e non all'esecuzione
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Norme deflattive richiamate dalla Corte nel contesto della razionalizzazione dell'appellabilità e della selezione delle impugnazioni
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) le sentenze che applicano la sola ammenda sono inappellabili anche quando l'ammenda è stata inflitta in conversione di una pena detentiva breve
- Le "pene sostitutive" introdotte dalla riforma sono considerate pene autonome del sistema sanzionatorio e la loro applicazione rientra nella fase di merito (sentencing), non nella sola fase esecutiva
- La possibilità di revoca della pena sostitutiva non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per ritenere appellabile una sentenza che abbia inflitto la sola ammenda
- In sede di cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio: le questioni fattuali (es. data di ultimazione dei lavori e quindi prescrizione) non possono essere rimesse in discussione attraverso una diversa lettura delle prove
- Nel reato di costruzione abusiva la prescrizione decorre, di regola, con il completo esaurimento dell'attività illecita, generalmente coincidente con la conclusione dei lavori di rifinitura o, se anteriore, con il sequestro che sottrae l'immobile alla disponibilità dell'imputato
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