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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20578/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la riforma parziale della sentenza di primo grado, deducendo principalmente: a) violazione di legge per non aver ricondotto alle ipotesi di consumo di gruppo le condotte contestate nei capi 1, 32 e 21; b) vizio di motivazione sui capi 1, 32, 7, 9, 21 per non aver adeguatamente valutato le deposizioni e gli elementi che indicherebbero acquisti per uso collettivo o la mancanza di elementi idonei a confermare le cessioni ascritte. La difesa contesta in più punti la valutazione della prova sia del Tribunale sia della Corte d'Appello, sostenendo che molte contestazioni si risolverebbero in consumi di gruppo o in insussistenza di cessione da parte del BUCCHERI.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al capo 21, annullando la sentenza impugnata per quel capo e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, conseguentemente, è resa irrevocabile l'affermazione di responsabilità del BUCCHERI per i reati residui confermati in appello. In sintesi: accoglimento parziale (solo capo 21 con annullamento e rinvio), rigetto/inammissibilità per gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5

    La Corte d'Appello ha ritenuto applicabile la ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 per taluni capi, rideterminando il trattamento sanzionatorio; la Cassazione non ha censurato in generale tale applicazione, limitandosi a confermare la valutazione sulla maggior parte dei capi.

  • art. 372 c.p.

    Il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni di competenza ex art. 372 c.p. con riferimento ad alcune deposizioni ritenute contestate o contraddittorie; la Cassazione richiama tale fatto nel giudizio ma non annulla per quelle ragioni salvo quanto indicato per il capo 21.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018 (Verdoscia)

    Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018

    Principio consolidato sui presupposti del consumo di gruppo: rilevanza penale esclusa se ricorrono tre condizioni precise (a) acquirente è uno degli assuntori; b) l'acquisto è fatto sin dall'inizio per conto degli altri; c) identità dei mandanti e loro volontà sin dall'inizio di procurarsi la sostanza tramite uno dei compartecipi e contribuire finanziariamente). La Corte di legittimità richiama e applica tale parametro per valutare le doglianze difensive.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)

    Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021

    Chiarimento sul potere di sindacato della Cassazione: inammissibili le censure che attaccano la persuasività o la diversa valutazione della prova quando non sussistano vizi gravi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà). La Corte ha applicato questo principio ritenendo inammissibili molte doglianze che chiedevano una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Il cosiddetto consumo di gruppo esonera dalla rilevanza penale solo se sono provati, episodio per episodio, i tre requisiti consolidati: a) l'acquirente è uno dei consumatori; b) l'acquisto è effettuato fin dall'inizio per conto degli altri; c) è certa e nota sin dall'inizio l'identità e la volontà dei mandanti di partecipare all'acquisto, anche con contributo economico.
  • In ricorso per cassazione non è sufficiente contestare in termini generici la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: bisogna dimostrare vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevanti ai fini della decisione.
  • La mera circostanza di un appuntamento notturno o altri indici isolati, privi di riscontri probatori coerenti e specifici, non sono di per sé idonei a dimostrare l'esistenza di una cessione di stupefacenti; occorrono elementi di riscontro concreto e collegamenti probatori.
  • Quando la Corte d'Appello conferma la valutazione probatoria del Tribunale (doppia conforme), la Cassazione è molto limitata nel riesame e può intervenire solo per vizi della motivazione come sopra indicati.
  • Se la difesa vuole sostenere l'esclusione della rilevanza penale per consumi di gruppo deve allegare e documentare, con riferimento a ciascun episodio, elementi concreti e specifici che dimostrino i presupposti del consumo di gruppo, non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • La Corte di cassazione può annullare parzialmente e rinviare per nuovo giudizio solo per i capi in cui riscontri un vizio motivazionale significativo; per le restanti imputazioni, in assenza di vizi, la conferma di responsabilità diventa irrevocabile.

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