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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20571/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma delle condanne per due distinti reati tributari: (1) art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) contestando che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente elementi probatori rilevanti — deposizione della teste Steluta Pantelimon, coincidenza merceologica fra imprese, esistenza di un contratto di prestazione di servizi, prelievi in contanti per acquisto di bancali, prezzi corrispondenti al mercato e pagamenti tracciabili — e si fossero limitati a recepire le argomentazioni del Tribunale senza confronto critico; (2) art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (distruzione/occultamento delle scritture e impossibilità di ricostruire redditi/volume d'affari) censurando la valenza probatoria degli indizi usati dai giudici di merito, ossia l'omessa esibizione delle fatture e la qualifica di evasore totale, sostenendo che l'omessa esibizione potrebbe derivare da mera mancanza o mancata registrazione e che la mancata tenuta delle scritture contabili potrebbe spiegare la situazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) costituiscano un apparato motivazionale unitario e adeguato, avendo valutato gli esiti della verifica fiscale: la ditta era priva di sede operativa e di mezzi/ dipendenti per svolgere l'attività di vendita/riparazione bancali, la sede coincideva con la residenza dell'imputato senza spazi per stoccare o riparare bancali, il conto corrente evidenziava corresponsione di assegni a saldo delle fatture e contestuali prelievi in contanti quasi integrali (sintomatici di restituzione), e vi fu una drastica diminuzione delle fatture dopo l'abolizione del reverse charge; inoltre il contratto di prestazione del 19/05/2011 giustificava solo alcune prestazioni e non l'ampio volume di fatture relativo alla vendita di bancali, né fu provato il trasferimento diretto dei bancali dal fornitore al cliente. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto logico l'uso di prove raccolte presso terzi per ricostruire il movimento di affari e ha condiviso l'argomentazione secondo cui la mancanza di documenti presso l'emittente, unitamente al rinvenimento di documenti presso terzi, può far ritenere distruzione/occultamento; l'assenza di dichiarazioni fiscali dell'imputato (evasore totale) è sintomatica dello scopo evasivo dell'occultamento. La Corte ha quindi escluso profili di illegittimità e ha condannato il ricorrente alle spese, imponendo il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riconosciuta la configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti sulla base di un giudizio indiziario unitario: incapacità strutturale dell'impresa di eseguire le prestazioni/forniture e riscontri bancari che indicano restituzione delle somme, oltre alla diminuzione delle fatture correlata a cambi normativi, giustificano la conclusione di inesistenza delle operazioni.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    La distruzione o occultamento delle scritture contabili può essere desunta anche dall'assenza di documenti presso l'emittente quando esistono elementi di riscontro presso terzi; tale impossibilità di ricostruire redditi/volume d'affari integra il reato se sorretta da indizi logici, e l'assenza di dichiarazioni fiscali è indizio del dolo di evadere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata nella valutazione circa l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente determinazione equitativa dell'importo da versare alla Cassa delle ammende (euro 3.000).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è razionale e non viziosa; le critiche che prospongono una diversa lettura probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Nei reati tributari di emissione di fatture per operazioni inesistenti, una valutazione indiziaria complessiva (assenza di struttura operativa, mancanza di dipendenti/beni, congruenza tra pagamenti e prelievi in contanti, variazioni nelle emissioni di fatture in relazione a cambi normativi) può legittimare la conclusione che le operazioni non siano state realmente eseguite.
  • L'omessa esibizione di documenti contabili non esclude di per sé la capacità probatoria dell'accusa: se documenti relativi alle stesse operazioni sono rinvenuti presso terzi, ciò può far ritenere che l'assenza presso l'emittente sia dovuta a distruzione o occultamento e giustificare la ricostruzione del volume d'affari.
  • L'assenza di dichiarazioni fiscali (qualificazione di 'evasore totale') costituisce elemento indiziario del dolo finalizzato all'evasione e può rafforzare le inferenze sulla distruzione/occultamento delle scritture.
  • Le nullità o mancanze formali (es. mancata registrazione, mancata esibizione) possono avere spiegazioni alternative, ma se l'insieme degli elementi probatori è coerente e porta a una conclusione logica, il giudice può legittimamente fondare su di essi una condanna.

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