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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 28668 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili a prezzi ritenuti non congrui rispetto al valore di mercato, sulla base anche di indagini bancarie estese ai conti della società, dei soci e dei loro familiari. La società contestava inoltre la riferibilità alla stessa delle movimentazioni bancarie su conti intestati a terzi, l'incompetenza territoriale dell'ufficio, vizi di motivazione e ultrapetizione della sentenza d'appello, nonché l'indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori in assenza di una preventiva ed esplicita delibera assembleare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati, poiché la sentenza della CTR aveva esaminato la discrasia tra valori di mercato e prezzi di vendita e la società non aveva dimostrato adeguatamente che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su elementi estranei agli avvisi. Il quarto motivo, relativo all'incompetenza territoriale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la mancata adesione all'accertamento costituiva solo un elemento indiziario aggiuntivo. Sono stati rigettati anche il sesto e il settimo motivo: in presenza di una ristretta compagine sociale e di stretti rapporti familiari, le movimentazioni sui conti dei soci e dei loro congiunti possono essere riferite alla società, salvo prova analitica contraria. È stata infine confermata l'indeducibilità dei compensi agli amministratori, non risultando una specifica delibera assembleare preventiva; la mera approvazione del bilancio, anche contenente la voce dei compensi, non è sufficiente, salvo che l'assemblea abbia espressamente discusso e approvato la relativa proposta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La violazione per omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere dimostrata confrontando specificamente le domande e le motivazioni degli atti processuali con la decisione impugnata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7

    Le movimentazioni risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio finanziario possono fondare presunzioni relative a ricavi o compensi non dichiarati.

    Le indagini finanziarie consentono all'Amministrazione di presumere la rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie, purché il contribuente fornisca una prova specifica e analitica della loro estraneità all'attività imponibile.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    Le movimentazioni sui conti bancari possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti.

    La presunzione bancaria opera anche per le società di capitali e può riguardare conti intestati a soci o familiari, quando sussistano elementi sintomatici di riferibilità alla società, come la ristretta compagine sociale e la contiguità familiare.

  • Codice civile, art. 2389, comma 1

    I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

    La determinazione dei compensi degli amministratori richiede una specifica ed esplicita delibera assembleare, quando lo statuto non provveda. La sola approvazione del bilancio non equivale a tale deliberazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 83 e 95, comma 5

    La deducibilità fiscale dei compensi agli amministratori presuppone la loro corretta determinazione secondo le regole civilistiche.

    Un compenso privo di una valida deliberazione assembleare non è deducibile dal reddito d'impresa, salvo che l'assemblea, anche totalitaria e convocata per l'approvazione del bilancio, abbia espressamente discusso e approvato la proposta relativa ai compensi.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda.

    I motivi di ricorso devono consentire alla Corte di verificare direttamente la censura; il mancato esame o la trascrizione incompleta degli atti rilevanti può comportare l'inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate.

    La parte vittoriosa in primo grado non deve necessariamente riproporre le questioni già accolte, se non ha subito una soccombenza, neppure teorica; tuttavia, la censura in Cassazione deve comunque essere formulata in modo specifico.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie possono fondare un accertamento presuntivo: il contribuente deve contestare le singole movimentazioni e fornire per ciascuna una spiegazione documentata, non limitandosi a contestazioni generiche.
  • Per società con compagine ristretta, le movimentazioni sui conti dei soci e dei loro familiari possono essere attribuite alla società quando esistono rapporti societari o familiari tali da rendere plausibile una gestione promiscua delle disponibilità; la prova contraria deve essere puntuale.
  • La vendita di beni o immobili a prezzi significativamente inferiori ai valori di mercato può costituire un elemento indiziario per contestare i ricavi dichiarati, soprattutto se accompagnato da anomalie contabili o incongruenze rispetto agli studi di settore.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: occorre indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i passaggi processuali che dimostrano la violazione denunciata.
  • La deducibilità dei compensi agli amministratori richiede una preventiva e specifica deliberazione assembleare, se lo statuto non stabilisce diversamente. La mera approvazione del bilancio o una ratifica generica successiva non è sufficiente.
  • L'approvazione del bilancio può valere anche ai fini della determinazione dei compensi solo se l'assemblea, validamente convocata, ha espressamente discusso e approvato la proposta relativa alla loro misura.

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