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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 1986 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Termine per adibire l'immobile riacquistato ad abitazione principale - Conservazione dei benefici - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni sull'imposta di registro, nonché quelle ipotecarie e catastali, relative al primo acquisto agevolato e al successivo riacquisto. La contribuente aveva venduto il primo immobile prima del decorso del quinquennio e aveva acquistato un nuovo appartamento, dichiarando di volerlo destinare ad abitazione principale, ma trasferendovi la residenza solo successivamente, dopo lavori di ristrutturazione. L'Ufficio sosteneva che l'immobile dovesse essere adibito all'abitazione principale entro un termine annuale e che il ritardo dimostrasse l'esistenza di un mero progetto futuro. La contribuente sosteneva invece che la norma non prevedesse uno specifico termine decadenziale per il riacquisto e che la destinazione abitativa fosse stata effettivamente realizzata entro il termine triennale previsto per l'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che la normativa non stabilisca un termine annuale per adibire a propria abitazione principale l'immobile riacquistato, distinguendo tale ipotesi dal termine di diciotto mesi previsto per trasferire la residenza nel Comune del primo acquisto. Tuttavia, la dichiarazione d'intenti deve essere seguita da una condotta concreta, ragionevole e conforme a buona fede. Nel caso concreto, l'avvio dei lavori di ristrutturazione nell'aprile 2013 e il trasferimento della residenza nell'agosto 2014, a fronte dell'acquisto del dicembre 2012, hanno dimostrato la reale destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro il termine triennale. Le spese del grado sono state compensate per l'incertezza interpretativa della normativa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima

    La disciplina delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa richiede, per il primo acquisto, il trasferimento della residenza nel Comune entro diciotto mesi e, in caso di riacquisto dopo la vendita infraquinquennale, una dichiarazione di voler destinare il nuovo immobile ad abitazione principale. Secondo la sentenza, non è previsto espressamente un termine annuale per realizzare tale destinazione abitativa.

  • Cassazione civile n. 12737/1998

    La dichiarazione di destinare l'immobile ad abitazione principale deve concretizzarsi in una condotta effettiva, ragionevole e conforme a buona fede; non può risolversi in un progetto meramente futuro ed eventuale.

  • Cassazione civile n. 14512/2015

    L'immobile riacquistato deve essere destinato ad abitazione principale entro il termine triennale di decadenza previsto per il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione civile n. 8847/2015

    Conferma l'orientamento secondo cui, in assenza di uno specifico termine legislativo per la concreta destinazione abitativa, assume rilievo il termine triennale di decadenza dell'accertamento, ferma la necessità di una condotta effettiva e coerente del contribuente.

Massime di principio

  • Quando la legge non stabilisce espressamente un termine per destinare a propria abitazione principale l'immobile riacquistato, non può essere automaticamente applicato il termine di diciotto mesi previsto per il trasferimento della residenza nel Comune del primo acquisto.
  • La conservazione dell'agevolazione richiede comunque che la dichiarazione resa nell'atto sia seguita da comportamenti concreti e verificabili, come l'avvio di lavori di ristrutturazione e il successivo trasferimento della residenza.
  • Il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione finanziaria può costituire il limite temporale entro cui deve realizzarsi la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
  • La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la ragionevolezza dei tempi, gli eventuali lavori necessari e la coerenza complessiva della condotta del contribuente.
  • Un ritardo non eccessivo, giustificato da lavori o da altre circostanze concrete, non determina necessariamente la decadenza; al contrario, l'assenza di iniziative effettive può far presumere che la dichiarazione fosse soltanto programmatica.

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