Sentenza del 09/11/2018 n. 1981 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Società estinta - Notifica - Inefficacia - Soggetti legittimati passivi - Soci - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I soci hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che, pur accogliendo il ricorso della società perché l’avviso di accertamento era stato notificato quando essa era già estinta, aveva respinto i loro ricorsi. Essi contestavano l’esistenza di una responsabilità solidale personale per i debiti tributari della società e chiedevano, in subordine, di limitare la pretesa alla sola IRES, escludendo le altre imposte e le sanzioni. L’Ufficio aveva eccepito anche la tardività degli appelli.
La decisione
La Commissione ha dichiarato tempestivi gli appelli, calcolando il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e considerando la sospensione feriale e i giorni festivi. Nel merito, ha però respinto entrambi gli appelli. Ha affermato che, con la cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali si trasferiscono ai soci quali successori ai sensi dell’art. 2495 c.c.; i soci rispondono del medesimo debito della società e non di un debito nuovo, anche indipendentemente dalla percezione di somme in sede di liquidazione. Tale responsabilità successoria riguarda tutte le imposte e non soltanto quelle sui redditi. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice civile
I debiti contratti dalla società si trasferiscono, estinta la persona giuridica, in capo ai soci successori.
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta il trasferimento dei debiti sociali ai soci, che ne rispondono come successori della società estinta. La responsabilità riguarda il medesimo debito già esistente in capo alla società e può sussistere anche senza la prova che i soci abbiano ricevuto somme dal bilancio finale di liquidazione.
Norme sulla sospensione feriale dei termini processuali
Periodo di sospensione dal 1 agosto al 31 agosto.
Nel calcolo del termine lungo per proporre appello deve essere computata la sospensione feriale, oltre ai giorni festivi e non lavorativi rilevanti. Nel caso esaminato, il termine è scaduto il 27 dicembre 2016 e gli appelli spediti quel giorno sono stati considerati tempestivi.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento notificato direttamente a una società già estinta è inefficace nei confronti della società stessa; ciò non esclude, però, la possibilità di far valere la pretesa tributaria nei confronti dei soci successori secondo le regole applicabili.
- La cancellazione della società non elimina automaticamente i debiti tributari: questi possono trasferirsi ai soci, i quali rispondono del debito originario e non di una nuova obbligazione.
- La responsabilità dei soci successori può riguardare tutte le imposte dovute dalla società, non soltanto le imposte sui redditi, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
- La responsabilità dei soci non dipende necessariamente dalla dimostrazione che essi abbiano incassato somme in sede di liquidazione, secondo l’orientamento richiamato dalla sentenza.
- La notifica e la corretta individuazione dei destinatari restano decisive: l’atto rivolto alla società estinta può essere inefficace, mentre l’Amministrazione deve procedere correttamente nei confronti dei soggetti successori.
- Nel valutare la tempestività di un appello occorre calcolare correttamente il termine lungo, includendo la sospensione feriale e verificando festività e giorni non lavorativi.
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