Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 2630 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - contratto di coassicurazione - esenzione - non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di applicare il regime IVA di esenzione è stata respinta. Le prestazioni derivanti dal rapporto di coassicurazione sono state considerate non esenti, in quanto prive dei requisiti sostanziali propri delle attività assicurative o di intermediazione assicurativa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicabilità dell’esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative a un rapporto di coassicurazione. È stato sostenuto che la coassicurazione non avesse natura oggettivamente assicurativa, poiché non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori e non riguarda gli aspetti essenziali dell’attività di intermediario o mediatore assicurativo, in particolare la ricerca di potenziali clienti. Di conseguenza, il rapporto non può beneficiare dell’esenzione neppure in via accessoria.

Norme richiamate

  • Normativa IVA in materia di esenzione delle operazioni assicurative

    L’esenzione si applica alle operazioni che presentano effettiva natura assicurativa o che consistono in attività essenziali di intermediazione o mediazione assicurativa. Non è sufficiente il collegamento contrattuale o economico con un’attività assicurativa.

Massime di principio

  • Per stabilire se un’operazione beneficia di un’esenzione IVA occorre verificare la sua natura sostanziale e oggettiva, non soltanto la denominazione del contratto o il collegamento con un settore esente.
  • La coassicurazione non beneficia automaticamente dell’esenzione prevista per l’assicurazione: devono essere presenti elementi effettivamente riconducibili alla copertura del rischio o a un’attività essenziale di intermediazione assicurativa.
  • Le attività meramente organizzative, amministrative o di ripartizione interna dei rischi tra operatori non sono necessariamente esenti, se non incidono direttamente sulla prestazione assicurativa o sulla ricerca e messa in contatto con i clienti.
  • Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a rapporti soltanto assimilabili a quelli assicurativi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.