Sentenza del 09/11/2018 n. 2630 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - contratto di coassicurazione - esenzione - non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare il regime IVA di esenzione è stata respinta. Le prestazioni derivanti dal rapporto di coassicurazione sono state considerate non esenti, in quanto prive dei requisiti sostanziali propri delle attività assicurative o di intermediazione assicurativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicabilità dell’esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative a un rapporto di coassicurazione. È stato sostenuto che la coassicurazione non avesse natura oggettivamente assicurativa, poiché non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i coassicuratori e non riguarda gli aspetti essenziali dell’attività di intermediario o mediatore assicurativo, in particolare la ricerca di potenziali clienti. Di conseguenza, il rapporto non può beneficiare dell’esenzione neppure in via accessoria.
Norme richiamate
Normativa IVA in materia di esenzione delle operazioni assicurative
L’esenzione si applica alle operazioni che presentano effettiva natura assicurativa o che consistono in attività essenziali di intermediazione o mediazione assicurativa. Non è sufficiente il collegamento contrattuale o economico con un’attività assicurativa.
Massime di principio
- Per stabilire se un’operazione beneficia di un’esenzione IVA occorre verificare la sua natura sostanziale e oggettiva, non soltanto la denominazione del contratto o il collegamento con un settore esente.
- La coassicurazione non beneficia automaticamente dell’esenzione prevista per l’assicurazione: devono essere presenti elementi effettivamente riconducibili alla copertura del rischio o a un’attività essenziale di intermediazione assicurativa.
- Le attività meramente organizzative, amministrative o di ripartizione interna dei rischi tra operatori non sono necessariamente esenti, se non incidono direttamente sulla prestazione assicurativa o sulla ricerca e messa in contatto con i clienti.
- Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a rapporti soltanto assimilabili a quelli assicurativi.
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